Sediva News del 23 giugno 2011
La detraibilità per il cliente delle spese per i servizi resi dalla
farmacia – QUESITO
Alla luce delle disposizioni sui nuovi servizi, Vi chiedo se quelli erogati
in farmacia (una glicemia, una spirometria, la misurazione della pressione,
ecc.) sono detraibili da parte del cittadino. In caso affermativo, cosa
deve fare il farmacista?
Le istruzioni alla compilazione del Mod. Unico 2011 – Redditi 2010 elencano
le tipologie di spese sanitarie detraibili dal contribuente e tra queste vi
figurano anche le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni.
Possiamo pertanto ritenere che l’analisi della glicemia, la spirometria e
la misurazione della pressione effettuate in farmacia rientrino
perfettamente nella detta categoria (del resto assai ampia), con la
conseguente possibilità di portare in detrazione le relative spese
sostenute.
Per usufruire del beneficio, occorre tuttavia essere in possesso della
documentazione che certifica la spesa: mentre per i medicinali, infatti, è
espressamente prevista una semplificazione consistente, come sappiamo,
nello scontrino parlante che deve notoriamente indicare la natura (farmaco
o medicinale), la quantità e il numero di autorizzazione all’immissione in
commercio (oltre al codice fiscale del destinatario del prodotto), per
tutte le altre spese sanitarie – ivi comprese, dunque, le analisi sopra
indicate – vige ancora la regola generale della fattura o ricevuta.
Del resto, l’Agenzia delle Entrate non sempre tende a semplificare gli
adempimenti fiscali e dunque la vita del contribuente, tant’è che la sua
recente circolare n. 20/E del 13/5/11, riguardante i dispositivi medici,
sembra orientata verso un persistente “integralismo” formale, sostenendo
infatti che – per la detrazione fiscale della spesa sostenuta dal cliente
(ad es., della farmacia) – “dallo scontrino fiscale o dalla fattura deve
risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del
dispositivo medico”, e chiarendo anzi testualmente che “la generica
dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la
detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c)
del TUIR”.
Ma, proprio a seguito di questa risoluzione, la Federfarma ha rivolto un
quesito del tutto puntuale sul tema all’Amministrazione finanziaria,
chiedendo “se il contribuente abbia diritto alla detrazione delle spese
sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici, qualora nello scontrino
fiscale la farmacia riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la
natura del prodotto (dispositivo medico), anche mediante abbreviazioni e un
codice che identifichi univocamente il prodotto anziché la descrizione del
prodotto stesso, in analogia a quanto è stato disposto da dall’Agenzia
stessa per detrarre le spese sostenute per l’acquisto di farmaci, a seguito
dell’intervento dell’Autorità garante per la Protezione dei dati
personali”.
Si può quindi ragionevolmente credere (con un pizzico però di… ottimismo)
che, laddove l’Agenzia delle Entrate dia un riscontro sostanzialmente
affermativo, la stessa soluzione – facilitativa per il cliente (e anche per
la farmacia) – possa essere estesa anche alle analisi effettuate in
farmacia, ma, fino ad allora, temiamo che, almeno prudenzialmente, la
migliore documentazione di tali spese debba essere ancora rappresentata
dalla fattura che perciò, al momento, parrebbe tuttora l’unico documento in
grado di non compromettere minimamente la detraibilità fiscale della spesa.
(roberto santori)
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