Sediva News del 21 giugno 2011
La detrazione delle spese per cure chiropratiche e termali – QUESITO
Sono detraibili le spese sostenute per cicli di sedute di cure
chiropratiche? Posso cioè usufruire dello stesso sconto fiscale per le cure
termali?
Tra le spese mediche per le quali il Fisco riconosce la detrazione del 19%
dell’Irpef vi sono quelle relative alla c.d. assistenza specifica, ovvero
riferite ai compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri
professionali, ad esempio), o a soggetti abilitati allo svolgimento di
prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di
analisi, le applicazioni con apparecchiature elettromedicali, le
prestazioni di attività riabilitative (circ. n. 207 del 2000).
Più in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi
dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che esse, oltre
a rivelarsi evidentemente collegate alla cura di una patologia, siano
rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Fanno tuttavia eccezione proprio i chiropratici, le cui prestazioni – pur
non avendo ancora trovato costoro un riconoscimento nel nostro
ordinamento, come è vero che tutt’ora non possono essere considerati
professionisti sanitari (come abbiamo visto altre volte, al momento sono
22, anche se non tutte protette da un Albo, le professioni sanitarie
diverse da quelle classiche e storiche di medici, farmacisti e veterinari,
cui recentemente si sono aggiunti anche i dentisti) – sono infatti
assimilate, ai fini della detrazione fiscale, a quelle rese appunto dai
detti professionisti sanitari.
Le cure chiroterapiche, tuttavia, oltre a dover essere naturalmente
prescritte anch’esse da un medico, devono essere prestate – sempre ai fini
fiscali – necessariamente presso idonee strutture debitamente autorizzate,
la cui direzione tecnica sia affidata ad un medico specialista in fisiatria
o in ortopedia.
Quanto alle cure termali, gli oneri sostenuti sono sempre detraibili,
purché anche qui prescritte da un medico; e però, giova ricordare che non
godono dello stesso trattamento le spese “accessorie”, come quelle di
viaggio, di albergo e di soggiorno in genere.
Pertanto, nel caso in cui la fattura sia unica (sia per le cure che per il
soggiorno), sarà necessario che nel documento fiscale vengano specificate
le singole voci di spesa.
(mauro giovannini)
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