Sediva News del 16 giugno 2011
Quesiti vari sulla cedolare secca (1)
Desideriamo rispondere, in tre “puntate”, almeno ai quesiti più specifici
riguardanti l’argomento, riservandoci in ogni caso di tornarvi anche
successivamente.
Appartamento e posto auto
D. Sono proprietario di un appartamento con annesso posto auto. L’anno
scorso l’ho affittato senza però il posto auto, e ora vorrei affittare
sempre allo stesso inquilino anche quest’ultimo. Posso optare anche per
questo secondo contratto per la cedolare secca?
R. Certamente, perché questo regime agevolato si applica anche alle
pertinenze di abitazioni locate con contratto separato e successivo
rispetto a quello dell’immobile principale, a condizione tuttavia che il
rapporto di locazione intercorra – come in questo caso – tra le stesse
parti del contratto principale e che in quello relativo alla pertinenza sia
specificato il vincolo appunto pertinenziale con l’appartamento in corso
di locazione.
Appartamento, due posti auto e cantina
D. Ho intenzione di dare in locazione un appartamento con annessi due posti
auto e una cantina. Posso optare per la cedolare secca anche per i canoni
relativi a tutte le pertinenze?
R. La risposta è anche qui affermativa, perché il nuovo regime può essere
applicato in relazione a più pertinenze anche appartenenti alla stessa
categoria catastale – come nell’ipotesi prospettata nel quesito per quel
che riguarda i due posti auto (cat. C/6) – non emergendo nelle disposizioni
di legge alcuna limitazione in tal senso.
Sublocazione parziale di appartamento
D. Ho preso in affitto un appartamento con possibilità di sub locazione e
ora vorrei affittarne una parte ad un amico. Posso optare per la cedolare
secca?
R. Il nuovo sistema non trova applicazione con riferimento ai contratti di
sub-locazione, rientrando i relativi proventi nella categoria dei redditi
diversi e non in quella dei redditi fondiari.
Questo, del resto, si ricava agevolmente dalla stessa norma istitutiva
della cedolare (art. 3 D.Lgs. 23/2011) che si riferisce, quanto ai soggetti
cui è data la facoltà di scelta del nuovo regime, soltanto al proprietario
e al titolare di un diritto reale di godimento sull’unità abitativa oggetto
dell’opzione, che sono infatti i titolari di redditi fondiari con riguardo
all’immobile posseduto.
(Studio Associato)