Sediva News del 14 giugno 2011

La tenda all’esterno della farmacia – QUESITO

Il mio comune pretende il pagamento del c.o.s.a.p. per la tenda della mia
farmacia la quale, però, non sporge sul bordo strada o sul marciapiede – e,
quindi, su suolo pubblico – ma su un’area privata interna – di proprieta’
del costruttore dello stabile nel quale è situata la farmacia – sia pure
accessibile dalla via pubblica ai passanti (clienti e non della farmacia)

Il D.Lgs.vo 507/1993 prescrive testualmente (art. 38, comma 2) che sono
soggetti alla tassa “… le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
pubblico (…) con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili
infissi di carattere stabile…”, ove per “suolo pubblico” si intendono (art.
38, comma 1) le strade, i corsi, le piazze nonché gli altri beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle
province.
Tutto questo vale anche nel caso in cui il Comune – come ad esempio quello
romano – abbia istituito il C.O.S.A.P. (Canone per l’Occupazione di Spazi e
Aree Pubbliche) per effetto del rinvio operato allo stesso D.lgs.vo 507/93
dalla norma istitutiva del canone, vale a dire l’art. 63, comma 1, del
D.Lgs.vo 446/97.
Ebbene, l’area sulla quale sporge la tenda della farmacia, benché –
verosimilmente – di proprietà del costruttore dello stabile, costituisce
certamente un bene privato, e quindi non sarebbe dovuto il contributo a
meno che su quell’area si sia costituita, nei modi e nei termini di legge,
una servitù di pubblico passaggio, perché in tal caso l’occupazione “aerea”
della tenda tornerebbe ad essere tassabile (art. 38, comma 3).
Ma a questo proposito bisogna intendersi un po’ meglio.
Dato, infatti, che la norma prescrive come condizione essenziale, ai fini
della tassazione, che la servitù di passaggio sia costituita, come abbiamo
appena ricordato, “nei modi e nei termini di legge”, è necessario
verificare – per concludere definitivamente, se del caso, per la
tassabilità dell’occupazione – che l’eventuale passaggio indiscriminato
sull’area privata da parte del pubblico non sia, come dire?, il risultato
di un atteggiamento di mera tolleranza o rilassatezza da parte del
proprietario, occorrendo invece che la sua inerzia (a non ostacolare il
passaggio del pubblico, si intende…) si protragga per il periodo di tempo
fissato dalla legge affinché si costituisca per usucapione una vera e
propria servitù.
Anzi, a questo proposito, è opportuno che il proprietario – se non l’ha già
fatto – manifesti con segni inequivoci (ad esempio, con l’esposizione di
cartelli o scritte di “proprietà privata”, con colonnine, paletti o
recinzioni di altro genere) la volontà contraria al formarsi di una servitù
di pubblico passaggio.
Inoltre, non possono essere tassate neppure le occupazioni di suolo privato
gravate da servitù di pubblico passaggio (né le occupazioni dei relativi
spazi sovrastanti per quel che qui ci interessa), quando siano poste in
essere prima della sua costituzione, in quanto la servitù deve ritenersi
sorta sempre nel rispetto della situazione di diritto e di fatto esistente,
quindi ad occupazione già avvenuta (cfr. in tal senso Cir. Min. Fin.
13/E/4/902 del 1994).
In conclusione, soltanto se sull’area privata si sia costituita – prima
dell’occupazione – una vera e propria servitù (per usucapione o per atto
volontario o per qualsiasi altro legittimo titolo) il Comune potrà
reclamare la tassa relativa; diversamente, non dovrebbe essere dovuto
alcunché.
(stefano civitareale) GB
/cg

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