Sediva News del 13 giugno 2011

Il trasferimento della farmacia “fuori sede “- QUESITO

Sono costretto a lasciare dopo tanti anni il locale, ma l’unico libero
nella mia sede è posto a 150 metri dall’esercizio più vicino, mentre c’è
un altro locale disponibile nella sede confinante che è invece ubicato a
oltre 200 metri dalla relativa farmacia.

Ne abbiamo parlato altre volte ma la questione è sempre di grande
attualità.

Dunque, nel Suo caso, come in quello – abbastanza ricorrente – di richiesta
da parte del locatore del nulla osta all’esecuzione di uno sfratto (di cui
ci siamo occupati anche recentemente), se il Comune riterrà preferibile –
per mantenere ad un livello soddisfacente (e comunque non deteriore
rispetto a quello attuale) l’assistenza sul territorio – conservare la
farmacia nella zona ove ora essa opera (sostanzialmente, perciò, con lo
stesso “bacino d’utenza” odierno), potrà scegliere tra una delle due: a)
proporre alla Regione, in sede di revisione della pianta organica, un
allargamento (peraltro modesto, secondo quel che è dato rilevare) della Sua
sede, in modo che essa possa ricomprendere anche il locale, da Lei
individuato, posto comunque a oltre 200 metri dalla farmacia più vicina,
ovvero b) autorizzare il trasferimento dell’esercizio all’interno della
sede di pertinenza ma ad una distanza inferiore a quella legale.

Sono rimedi che anche la giurisprudenza ritiene ambedue praticabili, ma,
come sempre, il Comune (e quindi, poi, anche la Regione) dovrà sostenere
congruamente la sua scelta, fornendo cioè un’ampia e convincente
motivazione all’esito di un’adeguata istruttoria, che sarà tenuta ad
accertare, tra l’altro, anche l’inesistenza di altri locali – idonei,
disponibili e ubicati alla distanza legale – all’interno degli attuali
confini della sede.

La prima ipotesi, tuttavia, ci pare la più semplice, perché l’art. 5 della
l. 362/91, pur testualmente rubricato “decentramento delle farmacie”, è in
grado – come ebbe modo di chiarire tempo fa un’importante decisione del
Consiglio di Stato (cui si sono poi conformate parecchie decisioni di Tar)
– di fornire soluzioni anche diverse da quella del mero decentramento, nel
senso che, indipendentemente da quegli “intervenuti mutamenti nella
distribuzione della popolazione del comune”, cui espressamente la norma si
riferisce, e senza perciò dover necessariamente trasferire la sede in altra
zona, la Regione può legittimamente far uso dei poteri ex art. 5 anche con
una semplice modifica dei confini di una sede (ancor più quando si tratti,
come qui, soltanto di annetterle una porzione verosimilmente molto ridotta
di quella adiacente).

Naturalmente, come accennato, è necessaria anche in tale evenienza
un’attenta previa verifica della locale assistenza farmaceutica che abbia
rivelato appunto preferibile – per evitare un suo scadimento nella zona –
mantenervi l’esercizio oggi costretto all’abbandono dei locali.

La soluzione, invece, dell’autorizzazione “in deroga” alla distanza legale,
pur anch’essa astrattamente percorribile, suscita sempre molte perplessità,
e si presta evidentemente – certo più dell’altra – ad essere contrastata in
sede giurisdizionale dal titolare della farmacia che si ritenga danneggiato
dal mancato rispetto dei 200 metri.

(gustavo bacigalupo)

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