Sediva News del 9 giugno 2011

Decreto sviluppo: le semplificazioni fiscali

Sempre nel “nobile”intento di ridurre il peso della burocrazia per le
imprese e per i contribuenti, il provvedimento ha previsto alcune
disposizioni dirette anche a semplificare la vita fiscale, ed esattamente:

– gli accessi per operare i consueti controlli di rispettiva competenza da
parte del Fisco, della Guardia di Finanza, dell’Inps o dell’Inail,
devono essere coordinati e non possono essere superiori a 15 giorni
(prorogabili di altri 15) di effettiva presenza in tutti i casi in cui
la verifica si svolga presso la sede di un’impresa in contabilità
semplificata o di un lavoratore autonomo, a meno che i controlli non
riguardino la repressione di reati ovvero la tutela della salute, della
sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’igiene pubblica e della pubblica
incolumità;
– le stesse disposizioni relative al coordinamento delle verifiche si
applicano anche per gli accessi disposti dalle amministrazioni locali,
ivi comprese la Polizia locale e le agenzie regionali e locali;
– è abolito l’obbligo, per i lavoratori dipendenti e pensionati, di
comunicare annualmente i dati relativi alle detrazioni per i familiari a
carico, che pertanto devono essere resi noti solo in caso di loro
variazione;
– è anche soppresso, ed è una novità importante, l’obbligo di trasmettere
preventivamente all’Agenzia delle Entrate il modulo necessario al
godimento del credito d’imposta del 36% per la ristrutturazione delle
unità immobiliari residenziali, che ora deve essere segnalato
direttamente in sede di dichiarazione dei redditi;
– sempre con riguardo alla detrazione del 36%, è anche abrogata la
disposizione che obbliga ad evidenziare nella fattura emessa dalla ditta
appaltatrice l’importo relativo alla manodopera (un adempimento che si è
rivelato nel concreto soltanto molto oneroso e quindi la sua soppressione
non può essere vista che con grande favore);
– è stato elevato ad € 700.000,00 (dai precedenti € 516.000,00) l’ammontare
del volume d’affari al di sotto del quale le imprese esercenti attività
commerciali possono usufruire della contabilità semplificata, mentre il
limite per le imprese di servizi è stato elevato ad € 400.000,00;
– le imprese e i professionisti non dovranno più comunicare annualmente
all’Agenzia delle Entrate gli acquisti e le prestazioni di servizi resi
a soggetti non titolari di partita iva per un ammontare superiore ad €
3.000,00, ma soltanto quando il pagamento avvenga tramite carte di
credito o di debito; quindi, attenzione, l’obbligo permane ove il
pagamento sia effettuato mediante assegni bancari o circolari ovvero
bonifici bancari;
– per gli accertamenti fiscali emessi dopo il I luglio 2011 e aventi ad
oggetto gli anni d’imposta 2007 e successivi, è concessa la sospensione
del pagamento della metà della maggiore imposta accertata (dovuta invece
immediatamente in caso di presentazione di ricorso, come disposto dalla
Manovra estiva del 2010), fino alla decisione da parte del giudice
tributario sulla richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto
impositivo impugnato e comunque per un periodo non superiore a 120
giorni;
– non sarà più necessario compilare la carta carburante nell’ipotesi in cui
si effettuino i pagamenti al distributore soltanto mediante carte di
credito o carte di debito o prepagate;
– i contribuenti non dovranno più fornire informazioni che sono già in
possesso dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali;
– la richiesta di rimborso effettuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi (con esclusione dell’iva) può essere
modificata in richiesta di compensazione con altri tributi entro 120
giorni dalla data di presentazione del Mod. UNICO e mediante trasmissione
telematica di un nuovo modulo;
– tutti i versamenti e gli adempimenti, anche telematici, che scadono di
sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno
lavorativo successivo;
– il calcolo del superamento del limite di € 50.000,00, per la
presentazione da parte del contribuente di una fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia del pagamento rateale di un debito tributario,
deve ora effettuarsi escludendo l’importo relativo alla prima rata.

Come si vede, alcune di queste novità sono rilevanti e certamente di segno
positivo.

(stefano lucidi)

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