Sediva News dell’ 8 giugno 2011

L’iva nella fornitura di “pannoloni” per incontinenti – QUESITO

Rifornendo una casa di riposo di pannoloni ed altri ausili per incontinenza
e rimborsati dal ssn, l’azienda che mi rifornisce tali prodotti mi dice che
posso avvalermi, in fase di loro fatturazione, dell’iva al 4%.
Vi chiedo se questo è corretto e se devo eventualmente allegare alla
fattura  la lista dei pazienti per confermare che tali presidi sono per
queste persone e non possono essere venduti al pubblico dalla farmacia,
anche se, ove fosse cosi, mi pare che si violerebbe la legge sulla privacy.

L’art. 1, comma 3-bis, del D.L. 29/05/1989 n. 202 (convertito in legge n.
263/2009) dispone testualmente che “tutti gli ausilii e protesi relativi a
menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota
dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento” (in luogo dell’aliquota
ordinaria del 20%).

Senonché, l’aliquota agevolata si applica in realtà soltanto alle cessioni
di questi prodotti – tra le quali figurano indubbiamente i “pannoloni per
incontinenti” – effettivamente destinati all’utilizzo da parte dei soggetti
che abbiano i requisiti richiesti, e quindi siano portatori di menomazioni
funzionali permanenti.

In altri termini, per usufruire dell’aliquota ridotta tutti gli operatori
economici coinvolti nei vari passaggi di questi beni devono essere in grado
di documentare l’effettiva destinazione dei prodotti ai soggetti con i
requisiti richiesti dalla legge; e a tale proposito una risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate (ris. 97/E del 1995) ammette la possibilità che
le case di riposo che si approvvigionano degli ausili forniscano all’atto
dell’acquisto un elenco delle persone ricoverate destinatarie dei presidii,
nonché un attestato del relativo direttore sanitario sulle loro reali
condizioni, cui devono persino essere allegati in fotocopia i certificati
originali sulle condizioni dei singoli incontinenti rilasciati dalla ASL.

Questa documentazione, pertanto, va acquisita e conservata in prima battuta
dalla farmacia, affinché in tutta tranquillità la stesa possa fatturare
alla casa di riposo tali forniture con l’aliquota appunto del 4% senza
temere sanzioni e/o recuperi d’imposta nel caso di un eventuale controllo.

E però, essa deve essere consegnata dalla farmacia (quantomeno in
fotocopia) – sempreché richiesta – anche al proprio fornitore, in modo che
questi, con pari tranquillità, possa fatturare le forniture operate con
identica aliquota agevolata; infatti, l’individuazione dell’aliquota iva da
applicare alla specifica operazione fatturata grava in linea generale sul
cedente del bene/prestatore del servizio (art. 21 D.P.R. 633/72), che nel
nostro caso va identificato nel fornitore della farmacia, per il primo
passaggio, e proprio nella farmacia, per la cessione “al consumo” alla casa
di riposo.

Ambedue questi soggetti, perciò, per applicare l’aliquota ridotta nelle
rispettive cessioni devono appunto poter documentare il ricorso delle
condizioni previste dalla legge, e in particolare – giova ribadirlo –
l’utilizzo effettivo del bene da parte di soggetti affetti da menomazioni
funzionali permanenti.

Ed è a questo punto che sorgono i problemi di privacy che giustamente Lei
evidenzia; avendo, cioè, a che fare con dati sensibili (come sono quelli,
evidentemente, relativi allo stato di salute delle persone: cfr. art. 4
d.lgs. 196/2003), questi ultimi potranno essere oggetto di trattamento e di
acquisizione con le modalità stabilite dal Codice della Privacy soltanto
con il consenso scritto dell’interessato e anche, ci pare, previa
autorizzazione del garante della privacy, a meno che non si ritenga che
l’autorizzazione di carattere generale, rilasciata dal Garante in data 16
dicembre 2009 (e valevole fino al 30 giugno 2011) in materia di trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possa
ricomprendere anche ipotesi del genere.

Ma tutto questo sarebbe forse opportuno verificarlo, magari interpellando
direttamente il Garante, che del resto dispone di uffici deputati proprio
alla risoluzione anche estemporanea di vicende come queste.

Concludendo, l’applicazione dell’aliquota agevolata è ammissibile ma, come
abbiamo avuto modo di esporre, deve essere adottata con le necessarie
cautele.

(stefano
civitareale)

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