Sediva News del 6 giugno 2011
La detrazione del 36%: se l’erede concede in comodato l’immobile – QUESITO
Un erede, che ha il diritto di beneficiare delle residue quote di
detrazione del 36% per le spese dell’immobile ristrutturato dal de cuius,
può continuare a godere dello sconto fiscale anche se concede l’immobile a
terzi in comodato d’uso gratuito?
La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati
effettuate opere di ristrutturazione e manutenzione, intervenuta prima che
sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta
generalmente il trasferimento anche della detrazione stessa (come appunto
nel caso di decesso del contribuente che ha operato questo tipo di
interventi).
Il diritto a godere delle quote residue della detrazione, cioè, si
trasmette agli eredi, a condizione però che questi ultimi conservino la
“detenzione materiale e diretta” dell’immobile (cfr. Circ. 24/E/2004).
Senonché, con il contratto di comodato (di un bene mobile o immobile), ai
sensi degli artt. 1803 e segg. del cod. civ., la disponibilità del bene è
attribuita al comodatario che quindi lo detiene, sia pure servendosene per
un tempo e un uso determinato e con l’obbligo evidentemente di restituirlo.
Perciò, come sarà chiaro, l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non
può in sostanza più disporne in modo diretto e immediato, cosicché non può
neppure continuare a beneficiare della detrazione per le spese di
ristrutturazione sostenute dal de cuius.
(mauro giovannini)
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