Sediva News del 3 giugno 2011
Il danno per la diminuzione del prezzo di un farmaco – QUESITO
Nel caso di diminuzione di prezzo di un farmaco, si può determinare il
danno che riceve la farmacia considerando la differenza tra prezzo di
acquisto vecchio e prezzo di acquisto nuovo, invece che la differenza tra
prezzo pubblico vecchio e prezzo pubblico nuovo?
Il pregiudizio che la farmacia subisce a seguito della riduzione del prezzo
di un medicinale è dato proprio – come Lei assume – dalla differenza tra
il prezzo di acquisto “vecchio” (quello effettivamente pagato, al netto
dell’iva) e quello “nuovo” (sempre di acquisto e sempre al netto dell’iva),
moltiplicata per le quantità giacenti in magazzino nel momento in cui si è
verificata la riduzione.
In alternativa, è anche però possibile calcolare il danno agendo invece
sulla “differenza tra prezzo pubblico vecchio e prezzo pubblico nuovo” del
farmaco (iva compresa per entrambi), a condizione che l’importo ottenuto
venga poi opportunamente ridotto sia, appunto, dell’iva, e sia anche del
margine di guadagno, che – cumulativamente (ma approssimativamente) –
corrispondono ad un 38/38,5% del valore così ottenuto.
Invece, l’indennizzo da parte di una ditta venditrice o produttrice al
farmacista che ha subito tale pregiudizio è regolato evidentemente soltanto
dagli accordi commerciali intercorsi tra le parti e però può consistere,
nell’ipotesi più favorevole, proprio nel rimborso dell’importo calcolato
come descritto all’inizio.
(roberto santori)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!