Sediva News del 25 maggio 2011
L’Inps e i collaboratori non farmacisti – QUESITO
Sulla questione dei collaboratori familiari non farmacisti mi risulta che,
almeno fino al 2000, l’Inps, in attesa di un chiarimento giurisprudenziale,
abbia rifiutato la loro iscrizione alla Gestione Separata.
Su questa storia, protrattasi così a lungo, dell’iscrivibilità all’Inps dei
collaboratori in i.f. non farmacisti è successo praticamente di tutto e,
all’insorgere della vexata quaestio, abbiamo assistito anche a quel
“rifiuto” dell’Inps cui accenna il quesito.
Senonché, dopo qualche tempo, l’Istituto ha cominciato a premere
decisamente sull’acceleratore e a resistere quindi con fermezza nei
tribunali alle opposizioni dei titolari di farmacia, spesso bensì
risultandone sconfitto nei giudizi di merito, ma poi, come noto, vedendosi
infine accogliere le sue pretese, una volta per tutte, dalla
Cassazione.
Che dunque nel periodo anteriore al 2002-2003 l’Inps (meglio, qualche sua
sede provinciale) abbia potuto addirittura, come accennato, “rifiutare”
l’iscrizione dei collaboratori non farmacisti alla Gestione Separata è del
tutto plausibile, anche perché parliamo di un periodo in cui non era ancora
perfettamente chiaro, come invece oggi è chiaro, se – sulla base dei
principi portanti del nostro sistema pensionistico che si andavano via via
delineando e affermando – i lavoratori italiani dovessero comunque tutti
ricevere, quale che fosse la loro veste, una protezione sul piano
previdenziale.
Ma tutto questo è appunto storia e oggi non può servire più di tanto,
perché in ogni caso c’è la prescrizione quinquennale che impedisce ormai
all’Inps di perseguire asserite evasioni contributive oltre il quinquennio
anteriore all’accertamento.
Nel concreto, pertanto, il problema si sposta, sempre all’interno del
quinquennio, sul terreno delle sanzioni civili, ma qui il titolare della
farmacia – per un azzeramento, ma anche per una semplice riduzione degli
importi dovuti – non può invocare tout court a proprio favore (ci pare che
sia questa la fine sostanza del quesito) quella posizione di “rifiuto”
dell’iscrizione allora tenuta dall’Inps in qualche circostanza, essendo per
questo necessario, attenzione, che intervenga un “avallo” in tal senso del
giudice, che però può essere soltanto la Suprema Corte.
Tuttavia, in tema proprio di sanzioni l’Istituto aveva di recente reso noto
un suo messaggio, con cui – per i contenziosi ancora aperti in ordine ai
contributi dovuti fino al 31/12/07 (dunque, niente da fare neppure sotto
quest’aspetto per quelli relativi al periodo successivo) – il titolare di
farmacia avrebbe potuto beneficiare per l’appunto di una riduzione delle
penalità adempiendo peraltro ad alcune condizioni sul piano sia formale che
sostanziale (con il riconoscimento, in particolare, dell’intero debito
contributivo controverso) entro lo scorso 31/3/11.
Il termine nel frattempo (personalmente comunque non ne sappiamo nulla)
potrebbe anche essere stato prorogato, e però, se così non fosse e/o le
farmacie non se ne avvalessero, temiamo che per esse – pur se molte di loro
hanno provveduto abbastanza in fretta ad estromettere dall’impresa
familiare i non farmacisti (il che, ma naturalmente questo non è certo,
potrebbe nei fatti anche sottrarle alle pretese dell’Inps) – sarà
complicato resistere con successo ad eventuali accertamenti dell’Istituto.
(gustavo bacigalupo)