Sediva News del 11 maggio 2011

La locazione dell’immobile storico

Prescindendo qui dalla cedolare secca applicabile (da quest’anno) sui
canoni di locazione percepiti dal proprietario di un’unità abitativa, il
reddito derivante da un immobile di interesse storico e/o artistico –
diversamente da quel che accade per un immobile “comune” (il cui affitto
viene generalmente tassato sulla base del canone pattuito ridotto del 15%)
– concorre alla determinazione del reddito complessivo del suo
proprietario, come forse è noto, in misura pari alla più bassa tra le
tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale esso si trova, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia
locato o meno e anche, attenzione, dal canone di locazione pattuito e
percepito.

Così, ad esempio, se l’appartamento affittato nel palazzo d’epoca rende
48mila euro all’anno, ma la rendita – calcolata, per l’appunto, sulla base
della più bassa tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale si trova – è pari a 800 euro, sarà su
quest’ultimo (ben più modesto) importo che il suo proprietario sconterà le
imposte in dichiarazione.

Si tratta, è agevole comprenderlo, di una disposizione dettata per favorire
i proprietari di questa categoria di fabbricati per i quali, del resto, la
legge dispone una serie di vincoli di destinazione e di obblighi di
conservazione talora piuttosto onerosi.

Ricordiamo che gli immobili di interesse artistico e/o storico non si
identificano con qualsiasi vecchio fabbricato di pregio, perché sono
soltanto quelli che “presentano interesse artistico, storico, archeologico,
o demo-etno-antropologico”, ovvero quelli che “ a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte
e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente
importante” ( art. 2, D.lgs.vo 490/1999).

Inoltre, questo particolare status non si consegue, per così dire,
automaticamente, ma deve essere dichiarato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali anche su proposta della Sovrintendenza.

Ebbene, recentemente, proprio a proposito di locazioni di immobili storici,
l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato che questa tassazione agevolata è
applicabile sia alle locazioni ad uso abitativo come a quelle ad uso
diverso, cosicché non fa differenza che l’immobile sia locato come
abitazione oppure, ad esempio, come negozio o studio medico, dato che
bisognerà sempre fare riferimento alla minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il
fabbricato.

Tale precisazione si è rivelata comunque necessaria perché in passato si
era ritenuto che la tassazione agevolata riguardasse soltanto le locazioni
abitative e che quelle ad uso diverso ricadessero invece nelle regole
ordinarie (canone di locazione ridotto all’85%); alla questione, sfociata
naturalmente in contenzioso, aveva però posto fine la Cassazione che aveva
deciso appunto per l’applicabilità del beneficio in argomento a tutte le
locazioni, e non soltanto a quelle abitative.

L’orientamento della Suprema Corte – comunque fatto proprio
dall’Amministrazione finanziaria già in una circolare del 2006 – è stato
dunque ribadito in una risoluzione dei primi mesi di quest’anno, che ha
perciò rasserenato i (non pochi) proprietari di immobili storici che
potranno così contare su un aiuto in più da parte dello Stato per il
mantenimento del patrimonio storico-artistico del “Belpaese”.

(stefano
civitareale)

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