Sediva News del 10 maggio 2011

d.l. sviluppo: finalmente riaperti i termini per la “rivalutazione” delle
quote sociali e dei terreni

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge c.d. “sviluppo”
(che con ogni probabilità sarà pubblicato nella G.U. di giovedì 12 maggio
per entrare in vigore il giorno successivo) con cui – tra le numerose altre
disposizioni che in prosieguo saranno anch’esse esaminate in questa Rubrica
– sono stati “riaperti” i termini per la rideterminazione del valore (la
famosa “rivalutazione”, peraltro attesa fin dal dicembre scorso) delle
quote sociali e dei terreni.

E’ infatti previsto che le persone fisiche possono appunto “rivalutare”
questi beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 mediante la solita
perizia da asseverare da parte di un professionista iscritto in Albo entro
il 30 giugno 2012, e versando entro tale data l’importo corrispondente al
4% del valore risultante dalla perizia stessa (2% nell’ipotesi di
partecipazioni non qualificate, cioè nel caso di quote di società di
persone inferiori al 25% del capitale sociale) quale imposta sostitutiva
dell’irpef e delle relative addizionali; è comunque consentito il
versamento in tre rate annuali gravate di interessi calcolati nella misura
legale, con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Si tratta di una disposizione naturalmente importantissima, specie per chi
intenda cedere a breve le proprie quote di partecipazione a società di
farmacisti, ma anche per il titolare in forma individuale che scelga la
soluzione della preventiva costituzione di una società per poi cedere le
quote possedute in funzione di tale operazione; in tale ultima ipotesi, la
società dovrebbe peraltro sorgere – si badi bene – prima del 1° luglio 2011
(e anzi, a ben vedere, entro questa data dovrebbe essere intervenuto anche
il provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia a nome
della società stessa), proprio perché la perizia di valutazione deve far
riferimento alle società esistenti al 1° luglio 2011.

Ma la disposizione, questa volta, va addirittura oltre quelle che l’hanno
preceduta negli anni scorsi, perché – diversamente da quanto è accaduto
nelle altre circostanze (se non andiamo errati questa è ormai la sesta
riapertura dei termini in dieci anni) – è consentito a chi già in
precedenza abbia effettuato una “rivalutazione” procedere ad una nuova,
portando in detrazione dall’importo dovuto quel che è stato versato in
occasione dell’ultimo “affrancamento” del valore delle quote, purché,
tuttavia, non siano passati più di quarantotto mesi dal primo versamento
connesso a tale “rivalutazione”.

In alternativa, é consentito chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva
allora versata (nel limite, però, della somma dovuta a seguito della nuova
“rivalutazione”), a condizione che il primo versamento della precedente
“rivalutazione” sia stato fatto non oltre i cinque anni (in deroga agli
ordinari quattro) precedenti la data di presentazione dell’istanza di
rimborso.

(Studio Associato)

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