Sediva News del 6 maggio 2011

Gli oneri di locazione sostenuti per il figlio studente fuori sede –
QUESITO

Per mio figlio, studente di farmacia fuorisede e ancora fiscalmente a mio
carico, usufruisco delle detrazioni per i canoni di locazione pagati per un
appartamento che occupa durante la permanenza nel centro universitario.
Posso detrarre per il 2010 anche le spese condominiali?

Si tratta, giova ricordarlo, della detrazione – introdotta dall’art. 15,
lettera i-sexies del T.U.I.R. – a favore del genitore dei canoni di
locazione pagati per i figli studenti universitari fuori sede che siano
titolari di un contratto di locazione stipulato in base alla legge 431/98;
ulteriore condizione è che l’università sia ubicata in un comune distante
almeno 100 Km da quello di residenza dello studente e che si trovi comunque
in un altra provincia.
La detrazione è del 19% dell’intero ammontare pagato nell’anno, ma va
calcolata sull’importo limite di Euro 2.633, e quindi, in pratica,
il beneficio massimo che se ne può ricavare è Euro 500,27.
Ora, stando alla lettera della legge, è vero che la detrazione sarebbe
applicabile soltanto per gli importi corrisposti appunto a titolo di canoni
e non anche per le spese condominiali che vengono generalmente versate al
condominio come tale e non al locatore; e però, proprio per questo, ci
sembra ragionevole ritenere – anche se sul punto non ci constano
pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate – che tali oneri, ove fossero
invece inclusi anche forfetariamente nel canone di locazione (si pensi, ad
esempio, a quelli relativi alle utenze) e versati quindi direttamente al
locatore, potrebbero entrare anch’essi nel computo delle somme detraibili.

(mauro
giovannini)

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