Sediva News del 2 maggio 2011
L’acquisizione della farmacia da parte di uno dei coeredi – QUESITO
Abbiamo ereditato nel 2001, in tre fratelli, la farmacia di nostra madre,
la cui titolarità dopo quattro anni è stata però riconosciuta
dall’amministrazione (pugliese) a nome di mio fratello farmacista, senza
che gli altri due eredi abbiano espresso nessun consenso, o sottoscritto un
atto di rinuncia.
Nel 2009 la farmacia è stata poi ceduta ad altro farmacista; vorrei perciò
sapere se e come posso tutelarmi.
Il quesito racconta una storia quasi inverosimile, perché sembrerebbe che
un erede sia stato riconosciuto dal Sindaco (dato che parliamo di un caso
pugliese), o comunque dall’autorità competente, titolare di un esercizio
ricevuto per successione da più coeredi, senza che sia intervenuto alcun
atto negoziale tra il primo e gli altri.
Una vicenda del genere sarebbe stata forse concepibile se si fosse trattato
di una farmacia privilegiata o legittima che ancor oggi possa ritenersi
tale (ma di farmacie tuttora di antico diritto non dovrebbero ormai
rinvenirsene più di una o due…), ovvero di una successione aperta tra la
l. 34/81 (c.d. Pittella) e la legge di riordino n. 362/91; nell’uno come
nell’altro caso, infatti, si sarebbe potuto anche configurare – sia pure
al ricorso di altre particolari condizioni – un interesse intensamente
tutelato del coerede farmacista (se figlio e/o coniuge del titolare
deceduto) a vedersi riconoscere dalla p.a. titolare dell’esercizio senza
necessità del consenso degli altri coeredi, cui però egli avrebbe dovuto in
ogni caso corrispondere il valore economico della quota di ciascuno di
loro sulla farmacia.
Ma al di là di queste due peculiarissime fattispecie, ben diverse tra loro
ma entrambe appartenenti ormai al passato (e nelle quali il legislatore,
nel quadro del regime di protezione assicurato per lungo tempo alla
“famiglia di farmacisti”, aveva previsto una preferenza di ordine
pubblicistico a favore dell’erede farmacista, o futuro farmacista, senza
tuttavia alcun privilegio di natura patrimoniale), le regole generali – che
valgono per la farmacia come per il bar – prevedono che al decesso del
titolare (e quando evidentemente non subentri in via esclusiva un solo
erede o un solo legatario) gli succedano tutti gli eredi e/o legatari
(sia, conseguentemtente, a titolo universale che particolare, e sia per
successione legittima che testamentaria) in comunione tra loro.
Costoro, per ciò stesso, acquistano il diritto tanto di gestire
congiuntamente l’esercizio in via provvisoria per tutto il periodo
contemplato dalla legge (che nel Suo caso era allora di tre o più anni,
mentre oggi è per tutti biennale) che di effettuarne il “trapasso”, entro
lo stesso termine, ad un qualsiasi terzo e anche (sia pur, questa volta,
soltanto indirettamente) ad uno o più di loro in possesso dei necessari
requisiti professionali, ma comunque in regime di perfetta equiordinazione
tra interessi pubblicistici e interessi privatistici, nel senso che la
tutela degli uni presuppone indefettibilmente la sistemazione degli altri.
In particolare, il giorno stesso del decesso insorge di diritto, con
riguardo alla farmacia, una società di fatto (da regolarizzare in snc o
sas) tra tutti quei coeredi che dunque ne diventano soci per una quota del
capitale sociale esattamente corrispondente alla propria porzione di
eredità, pur se, per la verità, al coerede è anche consentito sottrarsi
individualmente al coinvolgimento nella sdf – che del resto è una “non
forma” sociale piuttosto pericolosa nell’ottica del codice civile –
manifestando una volontà contraria (ma approfondire qui questa specifica
evenienza sarebbe un po’ complicato, e ne parleremo perciò in un’altra
circostanza).
Giuridicamente, quindi, è sotto forma di sdf (o snc o sas) e nella veste di
soci che i coeredi esercitano congiuntamente la farmacia per tutto quel
tempo, ed è pertanto la sdf come tale che ne trasferisce la titolarità –
unitamente all’azienda – ad un terzo estraneo alla compagine sociale (e
ereditaria), utilizzando una delle figure contrattuali traslative di una
proprietà aziendale che tutti conosciamo; invece, il conseguimento del
diritto d’esercizio (e dell’azienda sottostante) da parte di uno (o alcuni)
soltanto dei coeredi-soci (e farmacista idoneo) passa per vie diverse pure
anch’esse conformi a schemi negoziali, tipici o atipici, dell’ordinamento
civilistico; e però, attenzione, si tratta di passaggi del tutto
ineludibili.
Quel coerede-socio, infatti, per aver diritto al riconoscimento della
titolarità della farmacia a suo favore deve acquisire previamente dagli
altri coeredi-soci tutte le altre quote di capitale (ricorrendo a
donazioni, cessioni a titolo oneroso o fiduciarie, permute, ecc.), perché
soltanto così può procedere allo scioglimento della sdf e, soprattutto,
assegnare a se stesso la farmacia, consumando quindi a proprio favore il
diritto – a lui spettante ormai in via esclusiva proprio in conseguenza
dell’acquisizione dell’intero capitale della sdf – ad operare il “trapasso”
della titolarità già del de cuius.
Può anche darsi il caso che il nostro coerede-socio farmacista non
acquisisca neppure in parte il residuo capitale sociale, ovvero ne rilevi
solo una frazione, e che perciò la sdf prosegua con tutti o alcuni degli
altri coeredi-soci; e tuttavia, egli dovrà nondimeno aver cura,
contestualmente anche qui allo scioglimento della società, di rendersi –
sempre entro il termine biennale – assegnatario della farmacia, cosicché
anche in questa ipotesi sarà in pratica necessario utilizzare modelli
negoziali cui partecipino comunque gli altri coeredi-soci.
Infine, laddove i coeredi-soci in possesso dei requisiti prescritti siano
più di uno, i fatti avranno uno svolgimento non dissimile da quello appena
accennato, perché i coeredi-soci farmacisti dovranno: a) o procedere anche
loro all’acquisizione di tutte le altre quote di capitale, e in questo caso
la sdf ereditaria non dovrà essere necessariamente sciolta, dato che,
previa la regolarizzazione in snc o sas, potrà essa stessa essere
riconosciuta titolare della farmacia; b) ovvero, rendersi soltanto loro
congiuntamente assegnatari della farmacia, e allora la sdf sarà sciolta e
la titolarità dell’esercizio (a quel momento ancora in capo al de cuius)
trasferita alla nuova società di persone costituita tra quei coeredi-soci.
Ma ancora una volta sono imprescindibili degli atti negoziali con la
partecipazione di tutti.
Sta di fatto, invece, che nella vicenda descritta nel quesito nulla di
tutto quel che si è configurato sembra essere accaduto, perché nessun atto
negoziale è intervenuto tra i coeredi, e dunque quel coerede farmacista
non avrebbe mai potuto essere riconosciuto titolare (se non con la
complicità – volontaria o involontaria – dell’autorità competente) e
neppure, pertanto, disporre successivamente dell’esercizio a favore di
terzi.
Ove, tuttavia, ci sia stato davvero un terzo che (in buona fede) abbia
acquistato la farmacia dall’inopinato titolare, gli altri coeredi – che
furono allora nel concreto “espropriati” (?) delle loro quote di
comproprietà sull’azienda caduta in successione o, se non altro, delle
rispettive quote della sdf – non possono oggi perseguire quel terzo (in
buona fede), ma soltanto invocare le loro ragioni di credito nei confronti
del coerede farmacista che si è reso autore dell’”esproprio” e anche,
ricorrendone le condizioni, nei confronti della pubblica amministrazione.
Provocare, infatti, la revoca, o comunque la rimozione del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio della farmacia rilasciato al coerede
farmacista sarebbe stata un’impresa non particolarmente difficile, data la
carenza originaria dei suoi presupposti civilistici; attaccare invece
l’atto di assentimento della titolarità a favore dell’avente causa (in
buona fede) di costui è invece operazione impossibile perché impedita dal
codice civile ma anche dalle norme di diritto amministrativo.
(gustavo bacigalupo)
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