Sediva News del 5 aprile 2011

La consegna brevi manu della lettera di licenziamento – QUESITO

Vorrei sapere se un lavoratore può rifiutarsi di ricevere direttamente in
farmacia la comunicazione di licenziamento?

Sul piano generale, io non sono tenuto a “ricevere” qualsiasi comunicazione
in forma scritta mi pervenga, e neppure a “subire” la consegna da parte di
chicchessia di una qualunque nota o missiva (indipendentemente che essa mi
riguardi o non mi riguardi personalmente), dato che in tal senso non c’è in
linea di massima nessun obbligo od onere a mio carico.

Tuttavia, ove si tratti di un atto notificatomi o di una comunicazione
inviata, ad esempio, mediante raccomandata a/r o r/r, il mio rifiuto può
comportare conseguenze anche di rilievo, che però, almeno in questo caso,
non è necessario approfondire.

Nella specifica vicenda del quesito, infatti, la risposta è fornita dalla
stessa Cassazione che ha avuto occasione di precisare che il rifiuto del
lavoratore di ricevere – all’interno del luogo di lavoro e ancor più
nell’ambito dell’orario giornaliero – l’atto di licenziamento dell’azienda
comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente pervenuta al suo
destinatario, perché ritualmente giunta a quello che al momento era
l’indirizzo, o uno degli indirizzi, di quest’ultimo.

Inoltre, il lavoratore è obbligato a ricevere l’atto anche perché, da un
lato, ancora sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di
lavoro e perché, dall’altro, ancora tenuto al rispetto degli obblighi di
correttezza e buona fede che caratterizzano il rapporto di lavoro.

(gio.bacigalupo)

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