Sediva News del 4 aprile 2011

L’assegnazione ad uso personale del pc della farmacia – QUESITO

Ho rinnovato recentemente la rete informatica della farmacia, sia per
l’”hardware” che per il “software”. Alcuni terminali, tuttavia, sono ancora
utilizzabili e vorrei destinarli all’uso personale, estromettendoli
dall’attività. Che adempimenti sono previsti ai fini fiscali?

L’operazione prospettata altro non è che una destinazione di beni
strumentali in carico alla farmacia all’uso o consumo personale e/o
familiare del titolare.

Ai fini dell’iva, l’assegnazione sconta l’imposta (ad aliquota 20%) se –
come sicuramente è avvenuto in questo caso – sia stata detratta l’imposta
pagata al fornitore al momento dell’acquisto dei beni stessi; l’iva va però
ora applicata, attenzione, sul valore normale di questi beni (in pratica,
l’attuale loro valore di mercato).

Sul piano delle imposte dirette, invece, trattandosi evidentemente di beni
strumentali, l’assegnazione (o, se si preferisce, l’”autoassegnazione”)
concorrerà al reddito della farmacia – nell’anno in cui essa viene
effettuata – per l’importo corrispondente alla differenza tra il valore
appunto normale e l’eventuale residuo da ammortizzare e determinerà,
alternativamente, un provento (plusvalenza) ove quello normale si riveli
superiore all’importo (c.d. storico) ancora da ammortizzare, ovvero un
costo (minusvalenza) se il primo risulti inferiore al secondo.

Ora, se da un lato le plusvalenze da “autoassegnazione” costituiscono
certamente proventi imponibili, dall’altro lato le minusvalenze originate
in queste vicende, a decorrere dall’esercizio 2006, non sono più
deducibili; in quest’ultimo caso, quindi, la farmacia non potrà dedurre
dalle imposte sui redditi la perdita iscritta in bilancio a seguito
dell’operazione.

(s.civitareale)

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