La consultabilità delle liste di trasparenza – QUESITO
Desidero sapere se in farmacia la lista di trasparenza dei farmaci di
classe C deve essere consultabile dal cliente o deve obbligatoriamente
essere esposta al pubblico.
Il d.l. 87/05 (“Misure urgenti sul prezzo dei farmaci non rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale”) prevede – all’art. 1, primo comma – che “il
farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la
prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c)
del comma 10 dell’articolo 8 della legge 30 dicembre 204 n. 311, è tenuto
ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei
medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio
unitario uguali.”.
Ora, come anche Lei ricorda, tutti i “generici” vengono elencati in liste
di trasparenza (predisposte e diffuse dall’Aifa) che però, si sensi del
secondo comma dello stesso art. 1, “devono essere poste in modo ben
visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia”.
Non dovrebbe quindi essere sufficiente esibire la lista di trasparenza “a
domanda” del cliente, perché sembra invece necessario mettere comunque
quest’ultimo nelle condizioni di consultarla autonomamente, in sostanza –
eccoci al dunque – affiggendola (o qualcosa del genere) in un punto
accessibile del locale farmacia, e del resto, se non abbiamo letto male,
parrebbe che in qualche bozza di provvedimento, legislativo o
provvedimentale, questo venga espressamente configurato appunto come un
obbligo a carico della farmacia.
(r.santori)
GB /cg

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