Sediva News del 31 marzo 2011

RIPUBBLICARE
31/03/2011 – Conservazione della documentazione e prescrizioni in tema di
dichiarazione dei redditi
A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1999,
l’eventuale avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione, ovvero, in caso di omessa presentazione di
quest’ultima, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Comunque, il quadro dei termini di decadenza per gli accertamenti è il
seguente.
Redditi anno 2006
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2007
Termine di decadenza 31/12/2011
Redditi anno 2007
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2008
Termine di decadenza 31/12/2012
Redditi anno 2008
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2009
Termine di decadenza 31/12/2013
Redditi anno 2009
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2010
Termine di decadenza 31/12/2014
Redditi anno 2010
– dichiarazione da presentare entro il 30/9/2011
Termine di decadenza 31/12/2015
Pertanto, tutta la documentazione comunque inerente alla dichiarazione dei
redditi (e quindi sia i documenti relativi, ad esempio, agli oneri
personali deducibili o detraibili, come quelli riguardanti la contabilità
della farmacia) va conservata – per ciascun anno – perlomeno sino alla
scadenza dei precisati termini di decadenza dell’azione di accertamento
dell’Amministrazione finanziaria.
Senonché, l’accertamento di eventuali reati di natura fiscale comporta il
“raddoppio” di tutti quei termini (che, come appena detto, sono al tempo
stesso di decadenza per il Fisco e di conservazione documentale per il
contribuente), pur se la relativa disposizione, peraltro introdotta
soltanto recentemente nel nostro ordinamento, è oggi al vaglio della Corte
Costituzionale; fino a quando, però, la Consulta non avrà deciso è bene
conservare tutta la ricordata documentazione – quando naturalmente sia in
corso un procedimento penale tributario – sin dal periodo d’imposta 2002
(che in tal caso “scadrà” infatti il prossimo 31/12, e così via per gli
anni successivi).
Ricordiamo anche che la normativa fiscale non coincide con quella del
codice civile che prevede infatti che tutta la documentazione aziendale,
fiscale e non fiscale (compresa perciò, poniamo, la corrispondenza) debba
essere conservata per dieci anni e quindi – sotto l’aspetto civilistico
(che tuttavia, in pratica, ha un vero rilievo soltanto in sede
fallimentare) – è compreso anche il 2001.
Un regime a parte è previsto per i giornali di fondo (quelli cartacei) del
registratore di cassa, che vanno conservati per due anni dal giorno
dell’ultima battuta (e per dieci anni ai soliti fini civilistici).
Particolare attenzione deve, inoltre, essere osservata per la
documentazione riguardante il versamento dei contributi Inps e Inail in
ordine al personale dipendente, perché il lavoratore può contestare al
datore di lavoro, nel momento del suo pensionamento, l’omesso o carente
versamento dei contributi chiedendo, ad esempio, la costituzione di una
riserva matematica che gli permetta di integrare il suo trattamento
pensionistico; in sostanza, dunque, è necessario conservare “tutte” le
ricevute dei versamenti, in qualsiasi tempo effettuati.
Comunque, la conservazione dei documenti potrà avvenire anche con sistemi
di fascicolazione elettronica, cioè con trasferimento su supporto digitale
della documentazione cartacea e quindi con la formazione e la gestione del
documento in formato elettronico, ma con particolari modalità fissate da un
apposito provvedimento ministeriale.
Ricordiamo, infine, che la questione della “dematerializzazione” dei
documenti prodotti nell’ambito della pubblica amministrazione costituisce
uno dei principali elementi di discussione all’interno dei processi di
riforma di gestione dell’attività amministrativa in tema digitale e
quindi l’intera vicenda è tuttora molto fluida.
(f.lucidi)

Conservazione della documentazione e prescrizioni in tema di dichiarazione
dei redditi
A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2009,
l’eventuale avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione, ovvero, in caso di omessa presentazione di
quest’ultima, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Comunque, il quadro dei termini di decadenza per gli accertamenti è il
seguente.

Redditi anno 2005:
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2006
Termine di decadenza 31/12/2010

Redditi anno 2006
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2007
Termine di decadenza 31/12/2011

Redditi anno 2007
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2008
Termine di decadenza 31/12/2012

Redditi anno 2008
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2009
Termine di decadenza 31/12/2013

Redditi anno 2009
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2010
Termine di decadenza 31/12/2014

Redditi anno 2010
– dichiarazione presentata entro il 30/9/2011
Termine di decadenza 31/12/2015

La normativa fiscale però non coincide con quella del codice civile che,
infatti, prevede che la documentazione debba essere conservata per dieci
anni e quindi, dal punto di vista civilistico, è compreso anche il 2001.
Anche l’accertamento di eventuali reati di natura fiscale comporta il
“raddoppio” di quei termini di decadenza, pur se la relativa disposizione,
peraltro introdotta soltanto recentemente nel nostro ordinamento, è oggi al
vaglio della Corte Costituzionale, ma fino a quando la Consulta non avrà
deciso è bene conservare la documentazione fiscale sin dal periodo
d’imposta 2003.
Fanno eccezione a queste norme specifiche i giornali di fondo (quelli
cartacei) del registratore di cassa che vanno conservati per due anni dal
giorno dell’ultima battuta.
Pari attenzione deve essere osservata anche per la documentazione
riguardante il versamento dei contributi Inps e Inail in ordine al
personale dipendente, perché il lavoratore può contestare al datore di
lavoro, nel momento del suo pensionamento, l’omesso o carente versamento
dei contributi chiedendo, ad esempio, la costituzione di una riserva
matematica che gli permetta di integrare il suo trattamento pensionistico;
in sostanza, dunque, è necessario conservare “tutte” le ricevute dei
versamenti, in qualsiasi tempo effettuati.
I documenti di trasporto possono essere conservati unitamente o
separatamente dalle fatture, ma in modo ordinato, per cui è consigliabile
allegarli di volta in volta alla fatturazione.
Le ricevute dei POS fanno sempre parte della documentazione amministrativa
che va conservata per dieci anni insieme agli estratti conto bancari e
simili.
La conservazione dei documenti potrà comunque avvenire anche con sistemi di
fascicolazione elettronica, cioè con trasferimento su supporto digitale
della documentazione cartacea e quindi con la formazione e la gestione del
documento in formato elettronico, ma con particolari modalità fissate da
apposito provvedimento ministeriale che ha previsto sostituzione del codice
amministrativo digitale, CAB, con il decreto del 2 marzo 2011 pubblicato
nella G.U del 25 marzo u.s..
In ogni caso, il tema della “dematerializzazione” dei documenti prodotti
nell’ambito della pubblica amministrazione costituisce uno dei principali
elementi di discussione all’interno dei processi di riforma di gestione
dell’attività amministrativa in tema digitale.

(f.lucidi)

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