Sediva News del 29 marzo 2011
La detrazione della spesa per le prestazioni del logopedista – QUESITO
Sono detraibili ai fini Irpef le spese sostenute per le sedute di logopedia
a cui sottopongo ciclicamente mio figlio?
Il DM 29.3.2001, all’art. 3, identifica la figura del logopedista quale
operatore abilitato all’esercizio di una professione sanitaria
riabilitativa (al pari di quella resa dal podologo, dal fisioterapista,
dall’ortottista, dall’assistente di oftalmologia, dal terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, dal tecnico della riabilitazione
psichiatrica, dal terapista occupazionale, dall’educatore professionale).
Infatti, il logopedista è un operatore sanitario specializzato
nell’educazione – e nella ri-educazione – dei disturbi della voce, della
parola e del linguaggio, per la cui abilitazione all’esercizio
professionale è necessario (ma anche sufficiente, perché direttamente
abilitante) conseguire la laurea triennale in Logopedia.
Per quel che concerne il trattamento fiscale delle spese sostenute per le
prestazioni rese dalle figure professionali individuate dal citato decreto
(e quindi anche dal logopedista), e più in generale dai soggetti abilitati
dalle autorità competenti in materia sanitaria, l’Agenzia delle Entrate,
con la recente Circolare n. 39/2010, ha chiarito che esse, quali
prestazioni sanitarie specialistiche, possono essere detratte dall’Irpef
nella misura del 19% (tenendo sempre conto della franchigia di 129,11 euro
sulle spese sanitarie complessive), a condizione che vi sia stata la
preventiva prescrizione medica.
(m.giovannini)
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