Sediva News del 28 marzo 2011
La responsabilità penale e/o civile del farmacista nella dispensazione di
un farmaco senza la ricetta obbligatoria – QUESITO
Un mio collaboratore ha consegnato in due giorni successivi tre confezioni
di un farmaco veterinario senza la prescritta ricetta, con la solita
promessa del cliente di farla pervenire successivamente. Il medicinale, a
quanto mi è stato riferito, è stato però assunto in associazione con un
altro farmaco causando all’interessato danni serissimi, pur senza alcun
pericolo di morte. Quali possono essere le conseguenze.
Secondo un’antica massima giuridica “quod est causa causae est causa
causati”: se la mia condotta è stata causa di un evento A che a sua volta è
stata causa di un evento B, la mia condotta si rivela causa (anche)
dell’evento B, a meno che tra A e B non si sia interposta una vicenda (un
comportamento di altri, un avvenimento qualunque, ecc.) anormale, o anche
soltanto eccezionale, che abbia imprevedibilmente assunto un ruolo
decisivo nella produzione dell’evento B, presentandosi dunque, più che come
“concausa” (perché, come tale, non scriminerebbe la mia condotta), come
vera causa, perciò direttamente determinante di quest’ultimo.
Questo, molto in pillole (e forse in termini troppo semplicistici per il
penalista…), il quadro di riferimento – sostanzialmente recepito anche dal
nostro codice penale (art. 40, primo comma e, soprattutto, art. 41, primo e
secondo comma) – che ci riguarda in un caso come questo, purtroppo non del
tutto infrequente.
Nella specifica fattispecie del quesito, quindi, non dobbiamo tanto
soffermarci sulla condotta del Suo collaboratore che infatti è stata
sicuramente illecita, essendo certo che egli ha dispensato senza ricetta un
farmaco veterinario soggetto a prescrizione (con una prima conseguenza che
l’eventuale responsabilità penale sarebbe in ogni caso soltanto di quel
collaboratore, mentre quella civile – secondo i principi generali –
coinvolgerebbe anche Lei), quanto piuttosto verificare se non sia stato
invece proprio il successivo accadimento (l’assunzione di quel farmaco in
associazione con un altro) a cagionare direttamente – appunto per la sua
anormalità o eccezionalità – l’evento lesivo.
In qualche altra situazione, per la verità, il rischio per il farmacista
che consegni un farmaco senza la prescritta ricetta medica può essere forse
più concreto e meno ipotetico di quel che forse si crede, ma qui il Suo
collaboratore non dovrebbe nutrire grandissime preoccupazioni, perché
l’assunzione di un medicinale ad uso veterinario associandolo ad un altro
farmaco (tanto più che, almeno noi, non abbiamo la più pallida idea di come
sia soltanto concepibile un’”associazione” di questo genere per uso umano…)
sembrerebbe proprio essere stata l’unica causa – comunque sopravvenuta,
quanto straordinaria e imprevedibile – delle lesioni, senza contare che
ragionevolmente quell’evento non sarebbe stato forse scongiurato neppure se
il farmaco fosse stato consegnato dietro presentazione della prescrizione
veterinaria.
Potrebbe essere del resto inquadrata allo stesso modo anche la vicenda,
pure sottoposta al nostro esame, di un farmaco “etico” dispensato senza
ricetta (ripetibile) ad un cliente che dalla sua assunzione – dettata, a
quanto sembra, da esigenze di puro autolesionismo – ha tratto conseguenze
per lui purtroppo fatali; anche in tal caso, infatti, tra la condotta
antigiuridica del farmacista e l’evento letale si è frapposto un
comportamento della vittima che, anche per la sua estrema irragionevolezza
e incongruità (di nessun farmaco, probabilmente, si può ingerire in un
colpo solo l’intero flacone…), ha finito per assumere un ruolo decisivo
rispetto all’evento che, anche in tale evenienza, neppure l’intervento
preventivo del medico (pur prescritto dalla norma) avrebbe potuto
verosimilmente impedire.
Tuttavia, in questa seconda fattispecie – diversamente dalla prima –
l’ipotetica responsabilità del farmacista “dispensatore” interesserebbe
comunque il solo versante civilistico, perché il nostro codice contempla
come reato la figura colposa del delitto di lesioni personali ma non quella
del delitto di istigazione al suicidio.
Tornando al quesito, però, è bene ad ogni buon conto che il Suo
collaboratore (se ancora non vi ha provveduto) allerti un avvocato
penalista, che dovrà naturalmente curare anche i vari aspetti – pure
rilevanti – che potranno derivarne (anche per Lei, come accennato) sul
piano civilistico.
(g.bacigalupo)
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