Sediva News del _____________ 2011
La toilette della farmacia – QUESITO
Vorrei sapere se è obbligatorio consentire al pubblico della farmacia
l’utilizzo dei servizi igienici, i quali si trovano peraltro nel retro del
locale e in un’area non facilmente accessibile dalla zona di vendita e per
di più preceduta da un piccolo locale usato dal personale per i loro
effetti personali
Ci pare che nessuno si sia mai occupato di una vicenda del genere, almeno
con riguardo alle farmacie.
Generalmente, però, una qualche pur modesta disciplina ufficiale si
rintraccia spesso nelle disposizioni regolamentari di polizia urbana;
pensiamo, ad esempio, ad Ancona, per il cui territorio provinciale l’art.
109 del relativo regolamento sancisce che “per i titolari di esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere
dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere puliti,
costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi
igienici.”.
Il Ministero delle Attività produttive, dal canto suo, rifacendosi ad una
nota emanata dal Ministero della Salute, ha ribadito, sempre però per i
soli esercizi di somministrazione, l’obbligo della presenza di servizi
igienici, e tuttavia riconoscendo che non esistono norme specifiche sul
loro utilizzo da parte di soggetti non clienti (come se, in pratica, sia
propedeutico – per l’uso della toilette di un bar – ordinare al banco un
caffè o qualcosa del genere…).
Il punto in ogni caso è che queste disposizioni, come si è potuto rilevare,
non riguardano indistintamente tutti gli esercizi commerciali, ma soltanto
quelli di somministrazione di alimenti e bevande e, in genere, di “pubblico
ritrovo”, come si esprime la norma richiamata, e, dato che non sembra che
le farmacie, per quanto esercenti attività a contatto con il pubblico,
possano essere ricomprese in una o l’altra di tali categorie, crediamo di
poter ragionevolmente concludere che per esse non vi è in realtà alcun
obbligo di consentire l’utilizzo dei servizi igienici a soggetti diversi
dal personale che vi opera, e dunque né ai non clienti, ma neppure ai
clienti.
In sostanza, quindi, la concessione dell’uso dei servizi a chi ne faccia
richiesta può risolversi, al più, in un mero atto di cortesia, che
peraltro non può non tenere conto altresì – come del resto anche il
quesito sembra supporre – delle eventuali difficoltà di accesso ai
servizi stessi, come pure delle esigenze di privacy del personale
dipendente.
(s.civitareale)
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