Sediva News del 9 marzo 2011
Attività detenute all’estero: al via gli adempimenti dichiarativi
L’avvenuta approvazione dei modelli e delle istruzioni per le
dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2010 ci offre l’occasione
per fare il punto sugli adempimenti cui sono tenuti coloro che detengono
all’estero beni e/o attività che devono essere oggetto, come sappiamo, di
monitoraggio fiscale.
Il quadro di riferimento è l’RW, nel quale devono essere indicati, per
l’appunto, gli investimenti in beni immobili o in strumenti finanziari
ancora situati all’estero, purché di importo complessivamente superiore a
diecimila euro.
Sono esonerate, tuttavia, le attività oggetto di rimpatrio (fisico o
giuridico) mediante il c.d. “scudo fiscale”, a condizione, però, che tali
attività siano ora detenute in Italia ovvero siano depositate, custodite
e/o amministrate e/o gestite da un intermediario residente in Italia, e
comunque con esclusione di quelle che – seppure regolarizzate con lo
“scudo” – sono rimaste all’estero (e per le quali il rimpatrio è stato
quindi soltanto giuridico); per esse, pertanto, si conferma l’obbligo di
monitoraggio e di compilazione del q. RW.
In particolare, mentre per le attività finanziarie deve essere precisato
l’ammontare delle somme investite ed ancora depositate presso la banca
estera, per gli immobili detenuti all’estero deve invece esserne indicato
il costo risultante dall’atto di acquisto, maggiorato degli eventuali oneri
accessori (quali, ad esempio, le spese notarili e le spese di
intermediazione) e con esclusione degli interessi passivi corrisposti per
finanziamenti contratti per l’acquisto o la costruzione.
Per gli immobili sarà perciò necessario reperire gli atti di compravendita
tenendo presente che, in mancanza di documentazione, bisognerà ricorrere ad
una apposita perizia di stima.
Se, poi, vi sono immobili in comunione – poniamo, con il coniuge – ogni
comproprietario dovrà riportare la propria quota di competenza.
Inoltre, devono essere comunicate non soltanto le attività detenute, ma
anche i trasferimenti da e per l’estero riguardanti quelle stesse attività,
ma anche in tal caso deve trattasi di un importo maggiore di diecimila
euro.
Così, ad esempio, se l’immobile all’estero è stato concesso in locazione,
nel quadro RW va indicato l’ammontare dell’affitto percepito nel 2010
(purché sempre di ammontare superiore a quel limite), e però queste somme
devono essere inserite anche tra i c.d. “redditi diversi” del quadro RL,
concorrendo quindi alla formazione dell’imponibile complessivo della
dichiarazione.
Parimenti, se le attività finanziarie detenute all’estero producono
interessi e/o proventi che sono stati trasferiti su conti correnti
italiani, nel quadro RW devono essere annotati altresì questi movimenti e
anch’essi, al pari dei canoni di affitto, sono “redditi diversi” da
dichiarare nel quadro RL, tenendo però presente, per gli uni come per gli
altri, che per gli eventuali tributi già scontati all’estero spetta un
credito d’imposta a valere sui tributi personali complessivamente pagati in
Italia.
(f.lucidi)
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