Sediva News dell’8 marzo 2011
Il trattamento iva dei buoni regalo
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente per chiarire il
trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle cessioni che
hanno per oggetto i c.d. buoni regalo.
Come sappiamo, i buoni regalo altro non sono che dei voucher spendibili per
l’acquisto di beni e/o servizi tra i più vari presso gli esercizi
commerciali convenzionati ed in questo senso costituiscono l’evoluzione dei
tradizionali buoni benzina o buoni pasto dato che, per l’appunto,
consentono l’acquisto di una gamma ben più ampia di beni e servizi.
Normalmente i buoni sono acquistati dalle aziende (tra cui anche le
farmacie, naturalmente) per essere offerti nella stragrande maggioranza dei
casi ai dipendenti per i quali dal punto di vista fiscale e contributivo
sono veri e propri benefit.
Sotto il profilo dell’iva, invece, poiché il buono non rappresenta altro
che un documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. – che
consente cioè l’identificazione dell’avente diritto all’acquisizione del
bene e/o del servizio (con la possibilità anche, se del caso, di
trasferirlo a un terzo con la semplice sua consegna) – la circolazione del
documento non anticipa in alcun modo la cessione del bene o la prestazione
del servizio ai fini di tutti gli adempimenti riconnessi al tributo,
operazione che si compie soltanto quando l’esercizio commerciale presso cui
viene speso il buono consegna effettivamente il bene e/o presta il servizio
al suo “portatore”.
Pertanto, la consegna del buono regalo alla farmacia da parte della società
che lo emette, e anche quella della farmacia al dipendente, danno origine a
semplici movimentazioni finanziarie e si considerano escluse, pertanto, da
iva alla stregua di una cessione di denaro (differentemente, ad esempio,
dai buoni pasto che infatti, come noto, il datore di lavoro acquista dalla
società che li emette “con iva”).
Come accennato, è al momento in cui il buono regalo viene speso
nell’esercizio commerciale convenzionato dal suo “portatore” che
l’operazione assume, invece, rilevanza ai fini iva ed è allora che quel
negoziante sarà tenuto a emettere regolare scontrino per il valore facciale
(perciò al lordo dell’iva) del buono stesso, ovvero per il maggior prezzo
eventualmente corrisposto se il suo “portatore” decidesse di fare un
acquisto di importo maggiore del valore facciale del buono regolando la
differenza in contanti o simile.
La concessione dei buoni regalo come benefit ai propri dipendenti,
conseguentemente, non impegna la contabilità iva della farmacia, mentre, ai
fini delle imposte dirette, essi non godono delle agevolazioni proprie, ad
esempio, dei buoni pasto – detassati, come sappiamo, fino al valore
facciale di € 5,29 per dipendente/giorno – e dunque, almeno sotto questo
aspetto, sono senza dubbio meno convenienti per la farmacia, pur se
pensiamo che anche in tal caso debba valere la regola generale in materia
di compensi in natura, quella cioè della “detassazione” del benefit, ai
fini tributari e contributivi, fino al valore di € 258,23, per ciascun anno
e per ciascun dipendente.
(m.giovannini)
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