Il “milleproroghe” sugli interessi anatocistici.

L’avvenuta conversione in legge (l. n. 10/11, in G.U. 26/2/11) del famoso
decreto milleproroghe (dl. 225/10) non offre spunti di specifico interesse
per la farmacia (salvo quel che sappiamo tutti con riguardo alla decorrenza
del maggiore sconto dell’1,82% al SSN), ma suggerisce qualche riflessione
su una questione particolarissima, quanto generalmente sentita, come quella
degli interessi c.d. anatocistici.
Come noto, è in corso (ma, come vedremo subito, ancora per poco…) un
importante contenzioso civile tra i correntisti bancari e gli istituti di
credito che – prima della riforma del 1999 che ha invece impedito, per
legge, tale pratica bancaria – applicavano la capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi, generando così interessi su interessi, definiti
appunto anatocistici.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia dichiarato nulla anche per
il passato, quindi – per così dire – ex tunc, tale capitalizzazione,
stabilendo anche che il termine di prescrizione decennale per la
ripetizione delle somme indebitamente percepite decorre dalla data di
chiusura del conto bancario.
Ma sorprendentemente, proprio con il decreto milleproroghe, ed eludendo
naturalmente quanto sancito dalla Suprema Corte, è stato introdotto il
principio secondo cui “la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione
stessa”.
La conseguenza, certo mortificante anche per il nostro ordinamento, è che
la stragrande maggioranza delle azioni di restituzione degli interessi non
ancora intraprese (o non intraprese in tempi utili) può ritenersi ormai
prescritta.
Un brutto colpo alle aspettative dell’utenza e un regalo clamoroso agli
istituti bancari.

(Studio Associato)

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