Il nuovo spesometro e il nuovo redditometro
Tra i vari modi di accertamento del reddito, e quindi dell’imponibile da
assoggettare a tassazione, da parte del Fisco, si annovera anche – come
abbiamo più volte ricordato – quello c.d. sintetico, che si realizza “in
presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono
la disponibilità di un corrispondente reddito” (così, testualmente, la
Suprema Corte).
L’Amministrazione finanziaria si è per di più oggi dotata di un ulteriore,
quanto fondamentale nuovo strumento di determinazione appunto sintetica del
reddito, che è il c.d. spesometro, oltre a revisionare ancora una volta il
più “antico” di quegli strumenti, cioè il c.d. redditometro.
Lo spesometro, in particolare, è stato introdotto dalla recente manovra
d’estate 2010 e si basa sul principio che, se, ad esempio, uno di noi
spende in un anno – per acquisti vari – 50.000 euro, deve aver guadagnato
nello stesso periodo almeno un corrispondente importo.
Proprio in questa logica, e comunque per un più rapido riscontro da parte
dell’Amministrazione, è stato introdotto l’obbligo per le imprese
(commerciali e non) e per i professionisti di inviare ogni anno
telematicamente all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale di tutti i
contribuenti cui sono stati da loro forniti dei beni o effettuate
prestazioni di servizi di ammontare unitario, al lordo dell’iva, superiore
(anche per 1 euro) a 3.600 euro.
A decorrere dal 1° maggio 2011, saremo quindi costretti a fornire il nostro
codice fiscale, poniamo, al gioielliere presso il quale abbiamo effettuato
un acquisto eccedente quell’ammontare.
Naturalmente, se quell’ipotetico contribuente operasse nel corso dell’anno
un numero infinito di acquisti al dettaglio, tutti di importo inferiore a
quello limite, egli non incapperebbe in via immediata nello spesometro, ma
dovrebbe egualmente guardarsi le spalle da una “ricostruzione” del suo
reddito – da parte dell’Agenzia delle Entrate – sulla base di altri indici
di reddito.
Eccoci quindi al redditometro che infatti, come sappiamo, è un criterio di
determinazione del reddito attribuito alle persone fisiche, che, pur
prescindendo dal “consumo” del reddito stesso operato dal singolo
contribuente, cioè dalle spese da lui materialmente effettuate nel corso
dell’anno per importi eccedenti la soglia limite di 3.600 euro, si fonda su
elementi comunque indicativi della sua capacità produttiva di ricchezza.
Fu introdotto nel 1992 e gli indici di capacità contributiva – lo si
ricorderà – erano allora quelli relativi agli aerei, alle imbarcazioni,
alle auto, alle moto, alle roulotte, alle seconde case, ai domestici, ai
cavalli da corsa e alle forme di assicurazione (escluse quelle sulla vita).
Ora, con la manovra estiva 2010 sono state modificate alcune sue vecchie
regole, agganciandole, per così dire, a nuovi stili di vita, cosicché,
oltre a quelli relativi al redditometro “classico”, verranno assunti a base
di quello “nuovo” anche i seguenti elementi: rate di mutuo; acquisti in
leasing di auto e natanti; canoni affitto di posti barca; spese di
ristrutturazione degli immobili; acquisto arredi di lusso; iscrizioni a
circoli esclusivi; frequentazione di scuole e università private;
frequentazione di case di gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi
e crociere; acquisto di beni di ingente valore come quadri, gioielli,
sculture, ecc.; riserve di caccia; partecipazione a gare automobilistiche o
di motonautica.
Il decreto attuativo del redditometro sarà molto probabilmente in G.U. nel
mese di marzo 2011, ma, attenzione, avrà riferimento addirittura ai
redditi dichiarati per il 2009, quindi con il mod. unico 2010.
Saranno comunque individuate delle formule per determinare l’ammontare del
reddito riferibile alla persona fisica (e, almeno per il momento, non alla
famiglia) e, se il reddito dichiarato si rivelasse inferiore all’80% di
quello accertabile, l’Amministrazione finanziaria – dopo l’ineludibile
contraddittorio con il contribuente – potrà richiedere le maggiori imposte
accertate, unitamente ad interessi e sanzioni.
Sta di fatto, però, che quello accertabile con il redditometro è un reddito
in ogni caso “complessivo”, cioè al lordo degli oneri deducibili, come le
quote Enpaf, i versamenti a fondi pensione, l’assegno al coniuge separato,
ecc., mentre il vecchio redditometro determinava il reddito “netto”, dopo
aver quindi dedotto proprio gli oneri deducibili appena ricordati.
Quanto, infine, al rapporto tra lo spesometro e il (nuovo) redditometro,
sembra che le rispettive risultanze di ricostruzione del reddito non siano
tra loro cumulabili, e che spetterà invece al Fisco decidere quale dei due
strumenti applicare nel singolo caso concreto, pur se, verosimilmente, sarà
assunto quello più favorevole per l’Erario.
Insomma, come si vede, gli… “spendaccioni” dovranno accentuare le loro
cautele, anche perché sono previsti per il 2011 almeno 35 mila accertamenti
appunto sintetici.
(s.lucidi)