Sediva News 4 febbraio 2011
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Le detrazioni irpef del 36% tra ristrutturazione e nuova costruzione –
QUESITO
Accingendomi ad effettuare dei lavori di una certa consistenza sulla mia
abitazione, volevo comprendere bene la differenza, ai fini della detrazione
irpef del 36%, tra gli interventi di ristrutturazione (che danno diritto
alle detrazioni) e quelli di nuova costruzione o ampliamento (che invece
non consentono di accedere al beneficio fiscale).
Le detrazioni irpef del 36% si arrestano notoriamente agli interventi di
ristrutturazione edilizia previsti dalla lett. d) dell’art. 3 del Testo
unico edilizia (D.P.R. 380/2001); al contrario, le opere contemplate nelle
lettere successive – tra le quali figurano gli interventi di nuova
costruzione previsti alla lett. e) – non danno diritto al beneficio
fiscale.
Ora, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (agevolabili)
rientrano anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica”;
negli interventi di nuova costruzione (non agevolabili) è compresa invece
“la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
Perciò, la demolizione e la ricostruzione integrale di un fabbricato può
qualificarsi come ristrutturazione edilizia quando la ricostruzione avvenga
fedelmente nel rispetto della volumetria e sagoma dell’edificio
preesistente; diversamente, si tratterebbe di nuova costruzione per la
quale non si ha accesso alle detrazioni fiscali.
Tuttavia, quando viene realizzato un ampliamento – operato sulla
costruzione esistente ovvero sul nuovo edificio a seguito della demolizione
del precedente – non è sempre agevole distinguere tra le due categorie di
interventi e, quindi, concludere sulla spettanza o meno del beneficio
fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito al riguardo dei criteri di
discernimento, precisando che, nell’ipotesi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione, le detrazioni competono soltanto quando vi sia
stata appunto una fedele ricostruzione nel rispetto della volumetria e
sagoma dell’edificio preesistente, mentre, nel caso di demolizione e
ricostruzione con ampliamento, i benefici non spettano proprio perché in
tale evenienza l’intervento va considerato, nella sua unità, una nuova
costruzione. Qualora, invece la ristrutturazione avvenga bensì senza
demolizione dell’edificio preesistente, e però con un suo ampliamento, la
detrazione compete per le sole spese riferibili proprio alla parte
preesistente dato che l’ampliamento configurerebbe, comunque, una nuova
costruzione.
Come si vede, pur comprendendo che nella varietà degli interventi edilizi e
delle opere eseguibili vi saranno senz’altro casi imputabili con parecchie
difficoltà a questa casistica individuata dall’Amministrazione finanziaria,
nondimeno tali indicazioni possono fornirci se non altro un orientamento
spesso utile a sciogliere il dilemma “detrazione sì, detrazione no”.
(s.civitareale)