Sediva News del 20 gennaio 2011

“Fustelle” sciolte in farmacia – QUESITO

Nel corso di una verifica della Asl, un funzionario ha trovato in un
cassetto del bancone delle fustelle di confezioni di uno stesso farmaco
consegnate in due riprese, nei giorni precedenti, ad un assistito che è mio
cliente da parecchi anni.
L’altro funzionario mi ha preannunciato il deferimento della farmacia alla
Commissione, facendomi temere un provvedimento di sospensione dalla
Convenzione.

Se abbiamo ben compreso i fatti (sintetizzati nel quesito), sono stati
rinvenuti in farmacia alcune “fustelle” staccate dalle confezioni –
riguardanti uno stesso medicinale – consegnate all’assistito in due
occasioni diverse senza la previa presentazione delle ricette, nell’intesa
di una successiva loro produzione da parte dell’interessato.
E’ una vicenda non propriamente infrequente (anche se, ci sembra, sempre
meno frequente), ma in qualche circostanza può non essere in realtà agevole
per la farmacia sottrarvisi del tutto, perché, specie nei centri minori, il
rapporto con gli assistiti è talora così stretto e diretto da rendere
complicato rifiutare la consegna di un farmaco a persona di cui il
farmacista conosca la patologia e quindi, poniamo, la necessità per lui –
presenti la ricetta “rossa” o prometta di presentarla successivamente – di
assumere quel medicinale senza grandi indugi.
Il fatto è che, secondo l’art. 3 della Convenzione tuttora vigente, “le
farmacie erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica,
redatta sugli appositi moduli validi per il SSN nei limiti previsti ecc.”,
e anzi – precisa il successivo art. 7 – “all’atto della spedizione delle
ricette e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione” vi va
applicato “il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione
consegnata”.
Se dunque è fatto obbligo espresso alle farmacie di erogare medicinali
soltanto “su presentazione della ricetta medica”, “anticipare” un farmaco
all’assistito in assenza della ricetta è vietato e costituisce per di più
un’infrazione convenzionale a consumazione c.d. istantanea, che si
perfeziona cioè con l’”anticipazione” in sé, indipendentemente
dall’eventuale successiva richiesta di rimborso al SSN da parte della
farmacia.
Non si tratta perciò di un “processo alle intenzioni”, come Lei lamenta,
perché qui non è in discussione l’“intenzione” (che nel Suo caso sarebbe
stata comunque imperscrutabile, dato che l’ispezione è sopraggiunta poco
tempo dopo la consegna dei farmaci senza le ricette del SSN), ma la
condotta – cioè l’“anticipazione”- in quanto tale (mentre la richiesta di
rimborso può in certe evenienze esporre il titolare della farmacia a
conseguenze ancor più serie).
Del resto, non stiamo parlando di mere formalità o di adempimenti di pura
forma, ma di prescrizioni che attengono anch’esse ai contenuti della
prestazione della farmacia in regime convenzionale, ed esattamente a
modalità tipiche del suo svolgimento, senza contare che talvolta condotte
del genere possono astrattamente innestarsi in disegni molto più ampi e
articolati; in ogni caso, perciò, la norma convenzionale giustamente le
vieta, imponendo la consegna del farmaco contestualmente alla presentazione
della ricetta.
La fattispecie concreta che La riguarda è tuttavia caratterizzata, come si
è visto, dalla consegna in due circostanze (ravvicinate nel tempo) di più
confezioni di uno stesso farmaco, e questo potrebbe anche indurre la
Commissione Asl – se il deferimento, come temiamo, ci sarà – a ritenere
applicabile il principio della prevalenza dei Suoi atti professionali
sull’“eccezionale disattesa” (il problema è che qui le “disattese” sono
state due…) di adempimenti convenzionali, concludendo quindi con una
decisione di proscioglimento.
Nella peggiore delle ipotesi, però, non crediamo che Lei possa temere una
sanzione più severa del richiamo o del richiamo con diffida, perchè la
minacciata “sospensione dal servizio“ costituirebbe una misura sicuramente
sproporzionata rispetto alla non eccelsa gravità dei fatti che possono
esserLe contestati.
(g.bacigalupo)

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