Sediva News del 18 gennaio 2011
Le divise del personale della farmacia – QUESITO
Fornisco gratuitamente al personale sia i camici per farmacisti e commessi
(rispettivamente bianchi e verdi), ma anche dei completini in bleu (e
camicie di seta!) per le addette al reparto beauty, e tanto in versione
estiva che invernale, da indossare comunque obbligatoriamente durante il
servizio.
Come si devono considerare fiscalmente tali oneri nel bilancio della
farmacia? e per i dipendenti?
Per quanto riguarda la farmacia il trattamento contabile-fiscale di queste
spese non pone particolari problemi.
Facendo riferimento allo schema di bilancio civilistico, infatti, gli
stessi Principi contabili nazionali raccomandano di rilevare – nella voce
B6), Costi della produzione, per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci – anche quelli per acquisti di beni destinati a vario titolo al
personale dipendente; e invero la classificazione delle voci per natura,
seguita dal codice civile, implica che gli acquisti relativi a questi beni,
costituenti materiale di consumo, siano classificati nella voce
corrispondente, anche se destinati funzionalmente al personale, e non in
una delle voci B9) (“Per il personale”), le quali accolgono, invece, le
componenti monetarie del costo del personale.
Dal punto di vista delle imposizione diretta, poi, questi oneri gestionali
sono ad ogni effetto spese per prestazioni di lavoro perfettamente inerenti
all’attività della farmacia, vista la loro destinazione al personale
dipendente, e quindi sono integralmente deducibili nella determinazione del
reddito d’esercizio.
Più complessa, invece, è la corretta qualificazione dei beni in questione
in capo ai dipendenti cui essi sono destinati.
Infatti, la concessione in uso, o comunque l’assegnazione del vestiario
(fatto salvo l’obbligo di utilizzarlo durante il servizio e, in
particolare, nel rapporto con il pubblico, quel che, come sappiamo, per i
farmacisti trae origine anche da una norma deontologica), potrebbe dar
luogo ad un vero e proprio compenso in natura (“benefit”) da inserire in
busta paga per un importo corrispondente al valore normale del bene (in
pratica, il valore commerciale del capo di vestiario) e da assoggettare
dunque a tassazione e a contribuzione.
E questo, si badi bene, in virtù, da un lato, del c.d. principio di
“onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, per il quale in via
generale sconta imposte e contributi tutto quello che il dipendente riceve
in denaro o in natura in relazione al rapporto di lavoro, e, dall’altro,
del principio di valorizzazione dei benefit in natura secondo, appunto, il
criterio del valore normale.
Non ci sentiremmo, però, di pervenire a conclusioni così rigide e
penalizzanti.
Allorché, infatti, l’erogazione di un bene o un servizio – pure utilizzato
personalmente dal dipendente – corrisponda ad un interesse esclusivo o
prevalente del datore di lavoro, e sia intimamente connesso all’attività
lavorativa, e non invece finalizzato alla gratificazione personale del
lavoratore e/o ad incrementare la sua sfera patrimoniale, l’uso o
l’utilizzo di quel bene o di quel servizio non può costituire per
quest’ultimo un benefit imponibile.
Il che vale ancor più per i camici, sia perché i dipendenti sono obbligati
ad indossarli durante l’orario di lavoro (per i farmacisti, ripetiamo, tale
comportamento risponde persino ad una norma deontologica), e sia perché è
ragionevolmente da escludere un uso personale al di fuori dell’attività
lavorativa di indumenti del genere, e quindi, per ciò stesso, verrebbe meno
per il prestatore di lavoro quel vantaggio personale, pur indiretto e/o
secondario, che costituisce il presupposto indifettibile dell’imponibilità.
Per il vestiario delle addette al reparto beauty, invece, potrebbe porsi
qualche criticità, dato che in tal caso – trattandosi di abiti “civili” e,
pertanto, perfettamente utilizzabili anche al di fuori del contesto
lavorativo – sarebbe configurabile quel vantaggio personale per il
dipendente e quindi quel certo “incremento patrimoniale” che potrebbe di
per sé determinare la tassazione del benefit.
In realtà anche per gli abiti utilizzati dalle ragazze della cosmetica (pur
se con qualche riserva in più rispetto ai camici dei farmacisti e dei
commessi) non ci sentiamo di abbracciare una conclusione così rigida, dato
che, ancora una volta, l’uso del vestiario – anche qui obbligatorio durante
l’orario di lavoro pur se in base ad una mera regola di servizio – risponde
prevalentemente all’interesse del datore di lavoro, restando dunque
escluso, almeno in via principale, ogni intento di gratificazione e/o
arricchimento delle unità lavorative, e anche l’uso personale extra-
lavorativo che queste ultime potrebbero farne configurerebbe un’ipotesi
soltanto eventuale e residuale, inidonea perciò a qualificare la
disponibilità del vestiario come compenso in natura imponibile sia ai fini
fiscali che contributivi.
(s.civitareale)