Sediva News del 14 gennaio 2011

L’“assunzione” di un collaboratore come co.co.co. – QUESITO

Vorrei sapere se un farmacista può essere assunto con un contratto di
co.co.co.

Come noto, la “legge Biagi” del 2003 ha sancito la “sopravvivenza” dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa soltanto per le
prestazioni effettuate dagli iscritti negli albi professionali (come i
farmacisti), nonché per quelle dei pensionati di vecchiaia e degli sportivi
(essendo da allora, del resto, consentito disciplinare i rapporti diversi
con contratti di collaborazione a progetto).

Naturalmente la co.co.co. esclude qualsiasi vincolo di subordinazione,
perché il collaboratore, sia pur nel quadro di indicazioni di massima da
parte del committente, potrà svolgere le sue prestazioni senza l’osservanza
di particolari obblighi, neppure con riguardo al rispetto dell’orario,
salvo quello di apertura al pubblico dell’esercizio e ovviamente delle
norme anche deontologiche vigenti.

Non è pertanto corretto domandarsi se il farmacista può essere “assunto”
con un contratto di co.co.co., trattandosi invece, come appena detto, di un
rapporto definito comunemente – e non proprio casualmente –
“parasubordinato”, le cui modalità di svolgimento dovranno comunque essere
formalizzate in una specifica scrittura (che dovrà prevedere perlomeno
anche la durata del rapporto , solitamente annuale , oltre al compenso
pattuito).

Occorre infine rammentare che quello con il co.co.co. resta pur sempre un
rapporto “delicato”(tanto più in una farmacia nella quale il farmacista
collaboratore è generalmente un lavoratore subordinato….), e quindi il
committente (il titolare dell’esercizio) deve evitare quanto più possibile
di lasciarsi convincere – cedendo, magari, alle pressioni della
“controparte” – a “parificare”, anche se indirettamente, le modalità di
svolgimento e/o di remunerazione delle sue prestazioni a quelle svolte da
un dipendente.

Il rischio sarebbe evidentemente quello di dover poi resistere ad eventuali
richieste del collaboratore di applicazione delle ben più onerose (per il
committente) prerogative tipiche del lavoro subordinato, sia sotto il
profilo economico (quali tredicesima, quattordicesima, TFR, ecc.) che
contributivo.

Insomma, come diceva Manzoni, “adelante Pedro…, ma con juicio”.

(s.lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!