Sediva News del 13 gennaio 2011

L’ aborto come malattia non computata ai fini del comporto – QUESITO

Una collaboratrice si è ammalata per più di 150 giorni nel periodo gennaio-
ottobre 2010; ma alla fine di novembre, resasi conto di essere in stato di
gravidanza, ha proceduto ad un’interruzione volontaria, assentandosi dal
lavoro complessivamente per ulteriori 33 giorni.
Credo quindi che sia stato superato il periodo di comporto di 180 giorni, e
che perciò io possa procedere al licenziamento.

Va in primo luogo sottolineato che un’interruzione spontanea (o
terapeutica) della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della
gestazione è ritenuto aborto e non parto, e dunque costituisce, a tutti
gli effetti, una malattia.

A questo riguardo, l’Inps ha tuttavia precisato che l’aborto deve essere
considerato una malattia determinata proprio dalla gravidanza, cosicché,
l’assenza che ne deriva, proprio perché legata all’evento “gravidanza”,
non è computabile nel termine massimo di 180 giorni previsto dalla
normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.

Quei 33 giorni, insomma, non concorrono al calcolo del periodo di comporto,
e dunque quella Sua collaboratrice ci pare non possa essere licenziata,
almeno per questo motivo.

Per completezza, ricordiamo anche che, nel caso di interruzione della
gravidanza dopo il 180° giorno (i due periodi sono entrambi di 180 giorni
ma solo per caso…) e trattandosi pertanto di parto, l’assenza conseguente
deve naturalmente vedere l’applicazione del trattamento economico e
normativo relativo alla disciplina sulla maternità.

(gio.bacigalupo)

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