Se il titolare di farmacia svolge un “secondo lavoro” – QUESITO

Sono da qualche tempo titolare di farmacia ma continuo a svolgere
un’attività di lavoro part-time alle dipendenze di una società privata,
presso cui opero ormai da trent’anni.
Se però la prosecuzione di questo rapporto fosse in contrasto con le norme
di legge, e particolarmente con quelle sulle incompatibilità dei soci, la
società sarebbe disponibile a modificarlo in una co.co.co..

Si è già osservato in altre occasioni che le disposizioni restrittive delle
libertà e dei diritti dei singoli (su tutte, com’è noto, le norme penali),
al contrario di quelle dirette invece ad un loro ampliamento, non possono
generalmente essere estese – per analogia (intesa come procedimento
d’integrazione di una norma di legge) – oltre l’ambito applicativo segnato
dal loro stesso significato letterale e logico.

Una norma sicuramente restrittiva come l’art. 8, I comma, della l. 362/91,
che indica i casi di incompatibilità dettati espressamente per il socio,
non può pertanto ritenersi applicabile puramente e semplicemente anche al
titolare di farmacia in forma individuale.

Che alcune delle figure ivi elencate coinvolgano indubitabilmente anche
quest’ultimo, é soltanto perché sono previste espressamente (anche) per
lui da altre norme di settore (così è per l’informazione scientifica del
farmaco, per il “rapporto di lavoro pubblico”, per la titolarità di un’
“altra farmacia”), e dunque in queste evenienze non possono sorgere dubbi;
ma per il “rapporto di lavoro privato” (come per altri casi)
l’incompatibilità è contemplata soltanto nel disposto sub c) del I comma
dell’art. 8, riservato ai soci, mentre non vi fa alcun cenno l’art. 13
della l. 475/68, dettato invece per i titolari di farmacia (né tale
specifica ipotesi di incompatibilità pare ricavabile, a carico di costoro,
da altre disposizioni).

E’ vero che siamo forse in presenza di una eadem ratio, dato che, almeno
per alcuni profili, i soci di una società di farmacisti esercitano
anch’essi – sia nel codice civile che nella normativa di settore –
un’impresa (di farmacia), pur se in forma collettiva, e perciò possono
essere talora omologabili ai titolari in forma individuale; e però qui
alla configurabilità di una eadem dispositio, e quindi al ricorso
all’analogia (con l’estensione per questa via al titolare di un divieto
espressamente sancito dalla norma per il socio, o anche, naturalmente,
viceversa), sembra opporsi proprio la ricordata natura restrittiva di
questi precetti ma anche, se necessario, la sussistenza di una norma
positiva vigente destinata espressamente al titolare in forma
individuale.

Il procedimento analogico, infatti, postula comunque indefettibilmente la
mancanza di una disposizione (quella con cui l’interprete
potrebbe/dovrebbe colmare l’ipotetica lacuna dell’ordinamento) che invece
in questo caso c’è e si tratta appunto dell’art. 13 della l. 475/68, che
però, come si è accennato, non include minimamente il “rapporto di lavoro
privato” tra le ipotesi di incompatibilità per il titolare individuale.

D’altra parte, se pure il legislatore del ’68 non avrebbe ovviamente mai
potuto occuparsi o preoccuparsi dei soci, quello del ’91 ben conosceva
invece i divieti precedentemente imposti al titolare e quindi sarebbe stato
perfettamente in grado – se lo avesse voluto – di redigere l’art. 8
destinandolo anche ai titolari (integrando così sostanzialmente l’art. 13),
come puntualmente ha fatto qua e là all’interno della l. 362/91.

Anzi, questa mancata estensione al titolare individuale delle (nuove)
ipotesi di incompatibilità introdotte per il socio – ancor più se
esaminata congiuntamente alla radicale riforma (come diremo tra un momento)
dell’art. 11 della l. 2/4/68 n. 475 – potrebbe addirittura rivelarsi
l’espressione di una precisa volontà della legge di riordino di configurare
per il socio una griglia di impedimenti allo svolgimento di altre
attività di lavoro (professionali e non) più stretta e rigorosa rispetto al
titolare individuale; una scelta che, del resto, sarebbe forse in linea
anche con l’intendimento (che si rileva nei lavori preparatori alla l.
362/91) di favorire, ammettendo alla titolarità di una farmacia anche
società personali, i giovani farmacisti privi individualmente di grandi
mezzi finanziari ma in grado, se organizzati in forma societaria, di
accedere anche loro ad un esercizio farmaceutico.
In sostanza – questo potrebbe essere stato il disegno del legislatore – il
farmacista potrà bensì ora assumere la titolarità anche in forma sociale,
ma in tal caso la professione, e comunque qualsiasi attività lavorativa non
episodica od occasionale, egli potrà svolgerla soltanto all’interno della
società di persone; e, se tale assunto fosse condivisibile, verrebbe anche
meno persino quell’eadem ratio cui si è accennato, destituendo così
ulteriormente di fondamento qualunque ipotesi di estensione analogica al
titolare individuale della disciplina delle incompatibilità dettata per il
socio.

Ma da qualche parte, se non ricordiamo male, si ragiona diversamente,
sostenendo che un divieto per il titolare di svolgere un’altra attività di
lavoro con carattere di continuità possa derivare – pur se implicitamente –
da quella “responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni
patrimoniali della farmacia” posta a suo carico dall’art. 11 della stessa
l. 362/91, che, come appena ricordato, ha interamente riscritto l’art. 11
della l. 475/78.

Senonché, per quanto può interessarci in questa circostanza, il vecchio
testo imponeva al titolare addirittura “la gestione diretta e personale
dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia”, un comando che
comminava a carico del “contravventore” nientemeno che la decadenza “dal
titolo”; questa formulazione, severissima nel precetto non meno che nella
sanzione, aveva dato però – come molti ricorderanno – parecchi grattacapi
interpretativi e taluno anche in fase applicativa, fino a convincere il
legislatore del ’91 ad intervenire nei termini di cui si è ora detto.

Per questa e altre ragioni, perciò, la differenza tra i due testi non può
verosimilmente essere di mero vocabolario, ma rispecchia l’intento del
nuovo art. 11 di sottrarre giustamente la persona fisica del titolare della
farmacia ad un’astratta, e tutto sommato indefinibile, fitta ragnatela di
adempimenti commissivi (sino ad allora a lui imposti testualmente in forma
appunto “diretta e personale”) riguardanti sia la conduzione professionale
che la gestione commerciale dell’esercizio, affermando invece, molto più
ragionevolmente, soltanto la sua responsabilità (per eventuali
irregolarità inerenti all’uno o all’altro dei due versanti) che tuttavia –
almeno in quanto tale e di per sé – non sembra possa configurarsi per il
titolare come un impedimento normativo, e comunque non certo come una
formale incompatibilità, al compimento di una diversa attività di lavoro,
dipendente o autonomo.

Né può indurre a conclusioni diverse il ruolo di direttore responsabile
che per legge egli è chiamato a svolgere, perché neppure per il direttore
responsabile si rinvengono disposizioni che, ad esempio, gli impongano una
presenza continuativa o costante nell’esercizio ovvero comportamenti
astrattamente incompatibili (o inconciliabili) con un “secondo lavoro”,
come è vero che – quando la direzione sia assunta temporaneamente da un
sostituto del titolare (nei casi che ben conosciamo) – le sue prestazioni
possono legittimamente essere disciplinate in mille modi diversi, e non
necessariamente inquadrate nel lavoro subordinato.

Insomma, fatti salvi i casi di incompatibilità che sono stati scritti per
lui, a noi pare che un titolare di farmacia possa liberamente assumere –
in principio – sia la maggioranza azionaria di Fiat o Telecom o Bayer o
Gehe Italia, come pure la carica di presidente o amministratore delegato di
una di esse, e dunque anche svolgere una qualsivoglia attività di lavoro
estranea all’esercizio della farmacia, e non importa se a tempo pieno o
part-time, né se in regime di co.co.co. oppure nel quadro di un lavoro
subordinato o di un qualsiasi altro rapporto.

Questo però, come detto, solo in principio, perché se poi, per tempi e modi
di svolgimento, il “secondo lavoro” (quale che sia) si rivelasse così
assorbente da impedire – nel concreto, e pertanto da valutare caso per
caso – l’insorgere o la permanenza di un autentico “rapporto” tra lui e
la farmacia–servizio pubblico e/o la farmacia-azienda, fino a privare di
effettività quel ruolo di (bi-)responsabile dell’esercizio ascrittogli
dall’art. 11, allora qualcosa potrà forse essergli eccepito anche se,
attenzione, su un piano diverso da quello dell’incompatibilità, ma sotto
questo aspetto il TU. del 1934 è ancora in grado di apprestare alle
autorità di vigilanza strumenti di pressione e/o repressione.

Tornando quindi al quesito, lo svolgimento di questo Suo rapporto di
impiego privato (che poi è soltanto part-time) ci pare che – almeno in sé –
non possa esserLe interdetto, come anche l’eventuale rapporto di co.co.co.
prospettatoLe dal Suo datore di lavoro, che peraltro, sotto i profili
esaminati, non sarebbe in ogni caso migliore né peggiore di quello attuale.

Ma il dibattito su una questione così delicata, come sono in genere quelle
che possono involgere i principi di un sistema, resta naturalmente aperto,
specie quando – come qui – le fattispecie concrete possono rivelarsi le più
variegate e dunque non sempre facilmente definibili allo stesso modo.

(g.bacigalupo)

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