Una pianta organica vigente dal 1937

In un comune che conta oggi circa 5.600 abitanti ci sono da cento anni
due farmacie; l’amministrazione locale, presupponendo dichiaratamente che i
due esercizi figurino ancor oggi in un’unica sede “promiscua”, ha chiesto
ora alla Regione di assegnare una propria sede ad ognuno dei due, ma nella
proposta risulta attribuito alle due farmacie soltanto il capoluogo, diviso
a metà tra loro, mentre la residua porzione del territorio comunale è
rimasta non assegnata.
Abbiamo tuttavia scoperto da un vecchio carteggio che nel 1937 (quando la
popolazione era quasi di 10.000 abitanti) fu redatta una regolare pianta
organica che non solo attribuiva alle due farmacie l’intero territorio, ma
lo ripartiva in due sedi diverse facendo in pratica correre il confine
lungo la via principale del capoluogo.

Il primo comma dell’art. 380 del TU.San 1934, reiterando in sostanza una
previsione già contenuta nella Legge Giolitti del 1913, aveva prescritto ai
Prefetti di provvedere, “entro il 31 marzo 1935”, a “stabilire” (il
termine un po’ ambiguo di “stabilimento”, contrapposto probabilmente a
“revisione”, fu ripreso anche dalla l. 475/68 ma poi, se non andiamo
errati, abbandonato…) la “pianta organica delle farmacie della provincia”
(soltanto dalla riforma del ’68, infatti, la p.o. è diventata comunale).

Ora, abbiamo sotto gli occhi quel documento del 1937 (oltre al parere-
proposta del Comune) che non ci pare per nulla apocrifo, e dal quale
emerge senza grandi equivoci che in quella circostanza la Prefettura fece
le cose davvero per bene, adempiendo infatti con la massima diligenza al
precetto e andando anzi oltre, perché per ogni comune della provincia –
quasi anticipando le indicazioni dell’art. 22 del successivo regolamento
del ‘38 e ancor più quella della l. 475/68 – vi figurano il numero
complessivo degli abitanti, il numero delle farmacie in fatto esistenti (e
di quelle eventualmente destinate ad essere riassorbite perché in
soprannumero), la delimitazione della sede e la classificabilità
(privilegiata, legittima, tollerata, ordinaria) di ognuna di esse.

Per la verità, in quegli anni lontanissimi furono numerose le piante
organiche provinciali recanti una ricognizione esauriente – comune per
comune – delle farmacie e delle rispettive circoscrizioni; senonché le sedi
promiscue (che erano quelle contenenti al loro interno – ma in conformità
alla p.o. – più di un esercizio, spesso addirittura sei o sette) non erano
state ancora soppresse (quel che invece avverrà definitivamente sempre ad
opera della l. 475/68), e quindi parecchie farmacie restarono a lungo prive
di una propria circoscrizione e accorpate con altre in un’unica sede
appunto “promiscua” (alcune di esse sono ancora in questa situazione ma
soltanto per la deplorevole accidia della pubblica amministrazione).

Nel vostro caso, invece, il Prefetto, come accennato, condusse la vicenda
nel modo migliore, perché sin da quel provvedimento del 1937 la pianta
organica del comune contemplava due sedi farmaceutiche per due esercizi e
attribuiva a ciascuno più o meno la metà del territorio secondo quanto
riassunto nel quesito, e dunque perlomeno da quell’anno non è esatto – come
si legge nelle premesse della deliberazione comunale – che le due farmacie
siano “localizzate in un’unica sede cosiddetta promiscua”, essendo vero il
contrario.

A quanto sembra, inoltre, non è intervenuto alcun provvedimento
modificativo di “quella” pianta organica, ma questo non è per nulla
infrequente e comunque è del tutto comprensibile, perché – specie quando
non si siano registrati sul territorio particolari fenomeni migratori
interni della popolazione, e sia addirittura in atto da tempo un lento ma
incessante esodo degli abitanti verso altri lidi – è difficile che siano
insorte o insorgano ragioni di pubblico interesse tali da giustificare
interventi sui confini delle sedi e/o sulla collocazione degli esercizi.

E’ proprio da “quella” p.o., pertanto, che bisogna oggi ripartire in sede
di revisione, e in ogni caso il Comune – una volta accertata l’esistenza di
questo antico, ma tuttora vigente, bellissimo provvedimento del 1937 (che
sicuramente ignorava) ove, ribadiamo, sono contemplate due circoscrizioni
per due farmacie (per di più ragionevolmente disegnate sul territorio), e
non affatto un’unica sede “promiscua” – finirà senz’altro per revocare il
suo parere-proposta, anche perché, essendo macroscopicamente erroneo nei
presupposti ( ma anche, per la verità, viziato nei contenuti per aver
omesso di assegnare all’uno e/o all’altro dei due esercizi la gran parte
del territorio comunale), non può minimamente confidare nell’accoglimento
da parte della Regione.

Insomma, sarà verosimilmente confermata per il momento questa p.o. in
vigore da oltre 70 anni, e se il Comune – in vista della prossima
revisione – riterrà opportuno o necessario elaborare una qualunque proposta
di riassetto del servizio farmaceutico sul territorio, ridefinendo anche
i confini “storici” delle due sedi, dovrà farlo su basi evidentemente
diverse.

(g.bacigalupo)

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