Sediva News del 22 novembre 2010

Quando l’impresa familiare e’ tra i coniugi, il locale aziendale -se in
comunione – appartiene interamente all’i.f.

La Corte di Cassazione, in una pronuncia recente (Sez. Trib. 18495/2010),
ha ritenuto che il “conferimento” in un’impresa familiare, di cui uno dei
coniugi è il titolare e l’altro il collaboratore, di un’immobile
strumentale della quale costoro siano in pari quota comproprietari,
determina l’acquisizione del suo possesso esclusivo da parte dell’impresa
come tale, a nulla rilevando dunque la circostanza che, come detto, il
titolare ne fosse semplicemente un comproprietario.

I giudici del Palazzaccio, in particolare, dirimendo una questione
attinente all’imposta comunale sugli immobili (in sintesi, il Comune, non
considerando appunto l’immobile riferibile esclusivamente all’impresa,
esigeva sulla metà appartenente al coniuge – collaboratore nell’i.f. –
l’imposta sulla base della rendita presunta e non del valore contabile,
come chiedevano i ricorrenti), hanno sostanzialmente ritenuto che, proprio
in virtù del rapporto di collaborazione familiare, anche il coniuge non
titolare esercita con il conferimento il proprio possesso sull’immobile
attraverso l’impresa e, quindi nella particolare fattispecie non sarebbe
più possibile un’attribuzione del possesso differenziata (all’impresa per
la quota del titolare e al coniuge collaboratore per l’altra metà) “se non
a costo della sovrapposizione di categorie civilistiche a un rapporto di
carattere tributario”.

In altre parole, il possesso dell’immobile deve ascriversi interamente
all’impresa per effetto proprio dell’esistenza dell’i.f. che determina
infatti, sia pure con diversi ruoli, la partecipazione di entrambi i
“conferenti” all’impresa stessa.

La sentenza, assunta – come accennato – nel contesto di una questione
relativa all’Ici, adotta, però, un principio suscettibile di essere
applicato anche ad altri settori dell’imposizione, cosicché, ad esempio, in
tema di imposte dirette sembra ragionevole concludere che quell’immobile,
in caso di vendita o assegnazione per “autoconsumo”, potrebbe rivelarsi
suscettibile di generare plusvalenze tassabili imputabili all’impresa per
l’intero, e non solo proporzionalmente alla quota di proprietà del
titolare.

(s.civitareale)

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