18/11/2010

L’ installazione del distributore automatico – QUESITO

Ho intenzione di vendere prodotti parafarmaceutici (principalmente
profilattici) mediante un distributore automatico esterno alla farmacia.
Un collega mi ha detto che è necessaria una autorizzazione comunale.

Si rendono qui applicabili le norme riferite al commercio previste dal
D.Lgs. 114/98, ancorché tale provvedimento enuncia espressamente la sua non
applicabilità alle farmacie, perché nel caso da Lei posto si tratta in
realtà di vendite relative a prodotti in libero commercio, quali appunto i
“parafarmaci” e i profilattici.

Tuttavia il decreto è stato recentemente modificato da un D.Lgs. del marzo
scorso, nel quale si prevede che nella dichiarazione di inizio attività da
presentare al Comune (che attualmente è il Mod. COM, ma prima o poi l’ ente
locale dovrà attrezzarsi per ricevere la nuova SCIA, segnalazione di inizio
attività) deve essere dichiarata l’ubicazione dell’apparecchio automatico,
il settore merceologico dei prodotti posti in vendita e la sussistenza del
possesso dei requisiti di onorabilità del titolare della farmacia.

Non è comunque più necessario attendere i famosi trenta giorni dall’inoltro
al Comune dell’apposita modulistica per iniziare l’attività, che dunque può
essere esercitata immediatamente.

Nel Suo caso sarà pertanto necessario integrare il Mod. COM a suo tempo
presentato, avendo però anche cura di farsi autorizzare dal condominio
dell’edificio ove Lei intende installare il distributore, visto che le
“mura” – appunto perché tali – appartengono evidentemente proprio al
condominio.

(s.lucidi)

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