Sediva News del 17 novembre 2010
L’impianto fotovoltaico per la farmacia e/o per l’abitazione – QUESITO
Vorrei installare dei pannelli fotovoltaici per generare corrente elettrica
per la mia farmacia situata in Sicilia, con un notevole risparmio di
bollette e indubbi vantaggi anche per l’ambiente.
Purtroppo il tetto del fabbricato che ospita i locali della farmacia non è
di mia proprietà, ed in ogni caso l’immobile non è ben esposto. La mia
abitazione, invece, situata nello stesso comune, ha un ampio tetto esposto
a sud sul quale potrei installare i pannelli, ma dista ben due chilometri
dalla farmacia.
Vorrei quindi sapere se posso installare i pannelli sul tetto di casa –
scaricando ugualmente l’iva e l’ammortamento degli stessi – e se posso
immettere in rete l’energia prodotta consumandola in altra sede.
Posso beneficiare, infine, di eventuali sgravi fiscali e/o incentivi?
Se l’impianto è destinato a far fronte al fabbisogno energetico dei locali
della farmacia, non può che essere installato in quei pressi, cosicché,
data l’indisponibilità nel Suo caso del tetto, si potrebbe ricorrere ad una
tipologia di impianto c.d. “non integrato”, il quale utilizza moduli
ubicati al suolo o collocati sulle superfici esterne degli involucri degli
edifici.
In sostanza, i pannelli fotovoltaici potrebbero essere collocati su un
terreno di pertinenza o su una parete esterna dei locali della farmacia.
Se questa soluzione è praticabile (ma ne dubitiamo, perché da parte Sua
saranno state certamente operate tutte le verifiche possibili), l’impianto,
realizzato indubbiamente nell’ambito dell’attività dell’impresa-farmacia,
costituirà sotto ogni aspetto un suo bene strumentale e come tale
parteciperà alla gestione; pertanto, il costo di installazione genererà
ammortamenti deducibili nel bilancio dell’esercizio e le altre di spese di
gestione e/o di manutenzione saranno parimenti deducibili; l’iva assolta su
questi costi sarà detraibile, mentre i contributi ventennali spettanti per
la produzione dell’energia (la c.d. “tariffa incentivante” nella quale
consiste, per l’appunto, l’aiuto pubblico, modulato in funzione decrescente
alla potenza dell’impianto), benché esclusi da iva, dovranno essere
inseriti tra i ricavi imponibili dell’esercizio, sia ai fini Irpef che ai
fini Irap, e saranno per di più soggetti alla ritenuta – propria di tutti i
contributi in conto esercizio – del 4% a titolo d’acconto, effettuata dalla
GSE Spa (che, in breve, è l’ente individuato dall’Autorità per l’Energia
elettrica ed il Gas, quale soggetto attuatore del programma di
incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, incaricato anche
di corrispondere la tariffa incentivante).
Inoltre, ove l’energia esuberante (cioè quella prodotta in eccesso rispetto
al fabbisogno) venga poi venduta, tra i ricavi imponibili della farmacia
sarà necessario inserire anche i proventi di tali cessioni, da assoggettare
ad iva con aliquota ordinaria, sempreché – il che è tuttavia possibile
soltanto per gli impianti fino a 20 KW di potenza – non si sia deciso di
accedere al servizio c.d. di “scambio sul posto”, per il quale l’energia in
esubero viene invece immessa nella rete generando un credito (attenzione!)
in termini di energia e non in termini di denaro, prelevabile nei tre anni
successivi (ed in questa evenienza il contributo spetterebbe solo per
l’energia prodotta e consumata in loco e non per quella in eccesso
assorbita dalla rete).
Si tenga comunque presente che, se si sceglie questa modalità di gestione
(ammissibile, lo ripetiamo, solo per gli impianti di potenza fino a 20KW),
non è più consentito vendere l’energia in eccesso.
Per inciso, osserviamo anche che lo “scambio sul posto” risulta conveniente
soprattutto per coloro che realizzano impianti di dimensioni piccole (forse
un po’ troppo piccole per le esigenze di una farmacia…) in grado, in
pratica, di pareggiare tendenzialmente il bilancio energia prodotta/energia
assorbita senza, conseguentemente, immettere nella rete grandi quantità di
energia.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto dell’abitazione
privata, invece, proprio per la sua stessa collocazione fisica, è
finalizzata essenzialmente al soddisfacimento del fabbisogno energetico
domestico per l’illuminazione, l’alimentazione di elettrodomestici, ecc.,
e, perciò, non può – di per sé – che configurare un utilizzo ai soli fini
privati.
Ma proprio perché l’utilizzo dell’impianto è in tal caso “privato”, esso
non consente né la deduzione dei costi di realizzo e/o gestione dello
stesso, né la detrazione della relativa iva; d’altra parte, la tariffa
incentivante non rappresenta un provento tassabile ai fini Irpef – Irap (e,
dunque, non è soggetto ad alcuna ritenuta), né, tantomeno, è imponibile ad
iva.
Infine, l’eventuale vendita di energia in esubero (che, giova ribadirlo, è
possibile solo se non ci si è avvalsi del servizio di “scambio sul posto”
decidendo di installare, per l’appunto, un impianto di potenza non
superiore a 20 KW, scelta quest’ultima più verosimile per un’abitazione
privata), costituisce bensì un provento tassabile, ma come reddito diverso
e non come ricavo della farmacia.
(s.civitareale)