Se il collaboratore si allontana senza comunicarlo al titolare – QUESITO
Un mio collaboratore farmacista si è allontanato dal lavoro senza darmene
comunicazione, e non è la prima volta che accade, anche se quasi in tutte
le circostanze la sua indisponibilità mi viene resa nota dagli altri
dipendenti. Vorrei tutelarmi un po’ meglio e pretendere maggiore
disciplina.
Secondo i principi generali, è consentito al datore di lavoro – ne abbiamo
comunque parlato altre volte – ammonire in forma scritta il dipendente che
si assenti ingiustificatamente dal lavoro.
E all’ammonizione segue, in caso di “recidiva”, una trattenuta dalla
retribuzione giornaliera di fatto per un ammontare pari al 10% dell’importo
mensile (art. 35, comma A, CCNL farmacie private); il licenziamento,
astrattamente intimabile nel caso di “recidiva” oltre la terza volta
nell’anno solare o di assenza non giustificata di oltre tre giorni (art.
35, comma B), è però una soluzione sicuramente estrema, tanto più nel Suo
caso, considerato che quel collaboratore “indisciplinato” si perita quanto
meno di avvertire i suoi colleghi così da rendere nota nel concreto anche a
Lei la sopravvenuta indisposizione.
Del resto, una recente decisione (n. 21215) della Cassazione-Sez. Lavoro ha
sostanzialmente dato torto al datore di lavoro e ragione al lavoratore che,
guarda caso, aveva anch’egli lasciato il posto di lavoro senza avvisare il
“responsabile” (che nel Suo caso è naturalmente Lei, come titolare della
farmacia); anzi, visto che l’azienda aveva poi licenziato quel lavoratore,
successivamente però reintegrato, la Corte d’Appello aveva addirittura
condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico
“patito” dal dipendente.
In pratica, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avevano valutato
corretto, sul piano della buona fede, il comportamento del lavoratore
proprio perché, pur abbandonando il lavoro, si era se non altro preoccupato
di rendere edotti almeno i colleghi del “malore“ che l’aveva colto.
Quindi, pur prevedendo notoriamente i contratti collettivi che il
lavoratore debba comunicare al datore di lavoro (e non perciò ai suoi
“colleghi”) il motivo dell’assenza entro le famose 24 ore (art. 35), in
vicende come queste – peraltro certamente non drammatiche – finisce per
prevalere appunto, anche per la Cassazione, la mai troppo invocata buona
fede.
(gio.bacigalupo)
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