Sediva News del 20 ottobre 2010
Al via l’autorizzazione “antifrode” per gli scambi intracomunitari
Le frodi iva nel settore degli scambi intracomunitari diventano
sempre più numerose e da tempo sono al centro dell’attenzione delle
Amministrazioni finanziarie dei vari Stati membri.
Lo Stato italiano intende ora dare il suo contributo al contrasto di queste
frodi (realizzate, giova precisarlo, sfruttando il meccanismo di
imposizione degli scambi intracomunitari), introducendo con la “Manovra
d’estate” (D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010) una misura che
interessa tutti gli operatori economici che effettuano operazioni del
genere e, pertanto, anche le farmacie, le quali peraltro non di rado
acquistano beni e prodotti da fornitori residenti in un altro stato
comunitario.
Le nuove regole sono formalmente in vigore dal 31/05/2010 ma troveranno
effettiva applicazione soltanto dopo i necessari provvedimenti di
attuazione.
Ebbene, in un prossimo futuro tutte le farmacie che intenderanno effettuare
operazioni intracomunitarie dovranno preventivamente comunicare all’Agenzia
delle Entrate questa volontà (opzione in termine tecnico) in sede di inizio
attività (o anche successivamente, se l’esigenza di effettuare operazioni
intracomunitarie sorgesse in un momento successivo rispetto all’inizio
dell’attività); l’Agenzia, dal canto suo, operati gli opportuni controlli,
potrà, entro trenta giorni, denegare l’autorizzazione se l’esercizio
risultasse, ad esempio, coinvolto proprio in qualche caso di frode.
Qualora, invece, il provvedimento “negativo” non intervenga in quel lasso
di tempo – entro il quale, peraltro, la farmacia “sotto esame” dovrà
astenersi dal compiere operazioni intracomunitarie in attesa dell’esito del
controllo dell’Agenzia – essa è automaticamente autorizzata dal giorno
successivo a porre in essere tali operazioni; a questo punto, la sua
partita iva viene inserita in una particolare banca dati denominata VIES
(sigla di Vat Interchange Electronic System) che annovera, per così, dire
tutti gli operatori economici che, avendo superato l’”esame”, sono ammessi
ad operare in ambito intracomunitario.
A rigore, anche la farmacia che abbia intenzione di effettuare un acquisto
da un fornitore residente in un altro paese comunitario dovrebbe
interrogare la banca dati per verificare se il numero di partita iva del
proprio fornitore vi sia o meno inserito, ed astenersi dall’acquisto in
caso negativo. Del resto, proprio in questo consiste la vera misura anti-
frode, dato che, se tutti si comportassero così, gli operatori non virtuosi
verrebbero automaticamente esclusi dal mercato….
In ogni caso, non sono ancora chiari parecchi aspetti del nuovo adempimento
e, in particolare, la sistemazione delle posizioni iva esistenti che
effettuano scambi intracomunitari, le quali pertanto dovranno
inevitabilmente essere passate al vaglio.
Anche di questo sarà verosimilmente proprio il provvedimento attuativo ad
occuparsene.
(s.civitareale)
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