Sediva News del 6 ottobre 2010

Le retribuzioni al personale in caso di chiusura della farmacia per lavori
urgenti – QUESITO

Se una farmacia deve chiudere per lavori di ristrutturazione locali o per
lavori urgenti presentando domanda di chiusura non come periodo di ferie,
ma avvalendosi di quanto previsto all’art.119 TULLSS, come è disciplinato
il rapporto di lavoro con i dipendenti, ovvero, devono essere
necessariamente posti in ferie o la normativa prevede altre soluzioni in
merito?

Secondo i principi generali, sostanzialmente recepiti anche dal CCNL di
categoria, la sospensione dal lavoro per fatto dipendente dall’azienda, e
comunque indipendente dalla volontà del lavoratore, da diritto alla
percezione da parte di quest’ultimo dell’ordinaria retribuzione per tutto
il periodo di sospensione.
Questo diritto del lavoratore viene meno quando la sospensione dal lavoro
si sia resa necessaria a causa di pubblica calamità o di eventi atmosferici
straordinari o di altri casi di forza maggiore.
Giova quindi precisare che sono considerate cause di forza maggiore,
sempreché si manifestino in qualità e/o quantità non prevedibili secondo
l’ordinaria diligenza, le seguenti:
– sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i
quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di
emergenza o di calamità naturale);
– eccezionali avversità atmosferiche (eventi naturali del tutto
straordinari per i quali, in particolare, siano stati superati i dati
climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);
– scioperi, ecc.;
– provvedimenti dell’autorità giudiziaria, purché originati da circostanze
imprevedibili e/o inevitabili.
Applicando questi principi al caso specifico del quesito, si tratta di
valutare attentamente nel concreto quanto e perché quei lavori siano
“urgenti”, nel senso che, se l’”urgenza” è segnatamente connessa a cause di
forza maggiore riferibili alle vicende sopra indicate, allora la farmacia
può probabilmente sospendere oltre alle prestazioni di lavoro, anche le
relative retribuzioni.
Diversamente, i lavori di ristrutturazione dei locali, pur “urgenti”, non
riescono forse a configurare una “giusta causa” incontestabile di
sospensione delle retribuzioni, che pertanto il titolare potrebbe essere
giudizialmente costretto a corrispondere anche in assenza di prestazioni
lavorative.
Perciò, in conclusione, visto che la soluzione più “facile” – di
organizzare, cioè, le ferie della farmacia appunto in concomitanza con la
ristrutturazione – è proprio quella che il quesito ha voluto escludere, le
nostre risposte, magari astrattamente corrette, vanno purtroppo verificate
alla luce della realtà dei fatti.

(gio.bacigalupo)

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