Sediva News del 23 luglio 2009

Il regime fiscale dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale –
QUESITO

Ho trasferito la farmacia in un altro locale d’accordo con il precedente
locatore, che ora mi deve corrispondere l’indennità d’avviamento;
desidererei conoscere il trattamento fiscale dell’importo che riscuoterò.

Si tratta di importi che costituiscono in ogni caso un ricavo dell’attività
della farmacia, e devono, in particolare, essere assoggettati a tassazione
nel periodo in cui sorge il diritto alla loro riscossione, e non in quello,
se diverso, in cui avviene la materiale percezione delle somme. E dunque,
per l’individuazione dell’anno di tassazione si applica il principio
generale in materia di determinazione del reddito d’impresa, quello cioè
della c.d. competenza.

Naturalmente, se più conveniente, la farmacia può anche optare per la
tassazione separata di tali importi.

Inoltre, l’indennità, alla stregua di qualsiasi altro ricavo dell’attività,
deve essere fatturata dalla farmacia, assoggettata perciò ad IVA con
l’aliquota ordinaria (20%).

Infine, se chi corrisponde l’indennità è un sostituto d’imposta
(un’impresa, in pratica) dovrà operare sulle somme, al momento del
pagamento, una ritenuta del 15% a titolo di acconto (che il titolare della
farmacia, pertanto, scomputerà dall’Irpef complessiva da lui liquidata in
dichiarazione).

Diversamente, se il proprietario del locale è un “privato” (meglio, una non
impresa), spetterà alla farmacia – ma, si badi bene, soltanto se opta per
la tassazione separata – versare un acconto pari al 20% delle somme
riscosse come avviamento entro il termine previsto per il pagamento degli
altri tributi scaturenti dal Mod. Unico; penserà poi l’Agenzia delle
Entrate, mediante un avviso di liquidazione, a comunicare al titolare della
farmacia il conto finale, da saldare comunque senza sanzioni ed interessi.

(s.civitareale)

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