Quando il socio vince una sede per concorso – QUESITO.
Siamo due fratelli soci al 50% in una snc costituita a seguito di donazione
della farmacia materna; ma mio fratello risulterà probabilmente vincitore
di una sede, e vorremmo perciò sapere come dobbiamo comportarci con la sua
quota sociale.

Se un titolare di farmacia in forma individuale accetta la sede
assegnatagli a seguito di concorso, come sappiamo, decade di diritto (ex
art. 112 TU. San.) dalla titolarità di quell’esercizio, il cui
trasferimento a terzi, proprio per tale verificata decadenza, gli è perciò
da quel momento precluso; d’altra parte, se egli procede alla cessione
della farmacia (a titolo oneroso o gratuito, o anche mediante conferimento
in una società di persone) durante il concorso, e quindi in una qualunque
fase della procedura concorsuale precedente l’assegnazione, è quest’ultima
ad essergli negata per effetto della sua esclusione ipso jure dal concorso
stesso, in applicazione cioè dell’art. 12 l. 475/68 che gli vieta per
“dieci anni” di parteciparvi.

Differentemente stanno invece le cose per un socio (almeno sino a quando il
futuro riordino del servizio farmaceutico – il cui esame in sede
parlamentare sembra aver ricevuto una certa accelerazione – non avrà
definitivamente allineato il titolare individuale al socio, o, chissà?,
viceversa), che infatti può disfarsi in qualsiasi momento della sua quota
per assumere, senza limiti di tempo, la titolarità individuale di una
farmacia anche per concorso, perché a suo carico non opera il ricordato
divieto di partecipazione.

Per la verità, al socio non è applicabile neppure l’altro divieto, quello
di cui al citato art. 112, di “cumulo di due o più autorizzazioni in una
sola persona” (essendo la titolarità dell’altra farmacia pertinenza della
società come tale), e dunque egli potrebbe astrattamente trasferire la sua
quota persino dopo l’accettazione della sede; senonché, l’ipotetico
rilascio dell’autorizzazione – ove pure questa gli fosse assentita – lo
farebbe incorrere nell’ipotesi di incompatibilità tuttora contemplata sub
b) dell’art. 8, primo comma, della l. 362/91, che, secondo il terzo comma
dello stesso articolo, comporta “la sospensione del farmacista dall’albo
professionale per un periodo non inferiore ad un anno”, con effetti,
perciò, gravemente pregiudizievoli per l’interessato anche con riguardo,
per intuibili ragioni, all’esercizio della farmacia da lui conseguita in
sede concorsuale.

A Suo fratello, pertanto, non resta nel concreto che liberarsi dell’intera
partecipazione prima dell’accettazione della sede vinta per concorso, pur
se nulla vi impedisce – decorso il prescritto triennio dal rilascio della
titolarità in ordine a quest’ultima – di dar vita, poniamo, a vostre
partecipazioni “incrociate” in due diverse società di persone (per poi, se
del caso, provvedere ad una fusione tra queste), ovvero, semplicemente, di
procedere al conferimento di tale seconda farmacia nell’attuale snc.

In vista di questi obiettivi, tuttavia, sarebbe preferibile anche per
ragioni pratiche tenere in piedi l’attuale vostra snc, e perciò, ad
esempio, intestare medio tempore ad un terzo – anche fiduciariamente (ne
abbiamo parlato qualche tempo fa) – una porzione magari modestissima della
quota oggi posseduta da Suo fratello, nel quadro evidentemente di una sua
retrocessione quando sarà e a chi vorrete.

Come si vede, specie quando i rapporti tra i soci sono ben saldi
(diversamente, del resto, c’è anche il rischio che lo statuto sociale
impedisca al vincitore di una sede per concorso di liberarsi a man salva
della sua quota…), le alternative possono essere parecchie e anche
produttive di buoni risultati.

(g.bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!