Sediva News del ___ 2010

Torna deducibile l’Iva (volontariamente) non detratta per alberghi e
ristoranti

Al di là del sicuro interesse che riscuote in sé l’argomento, la notizia è
di quelle da cogliere al volo perché non si registrano certo tutti i giorni
ripensamenti pro contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sappiamo già che, a partire dal 1° settembre 2008, l’Iva su alberghi e
ristoranti è tornata detraibile, purché (giova ribadirlo una volta di più)
la spesa sia – come si suol dire tecnicamente – inerente all’impresa
esercitata, sostenuta cioè nel contesto dell’attività svolta e per finalità
ad essa collegate, ovvero (come abbiamo rilevato parecchie volte nella
Rubrica) non si tratti di una spesa di mera rappresentanza (perché in tal
caso anche le prestazioni alberghiere e di ristorazione, pur accompagnate
dalla fattura, non consentono oggettivamente la detraibilità dell’Iva).
Ma il problema che si poneva – e che si pone ancora – è che, per detrarre
l’Iva, occorre categoricamente che la spesa sia documentata da fattura,
quindi da un documento che evidenzi distintamente l’imponibile dall’imposta
e che sia annotato nei registri Iva di chi sostiene la spesa distinguendo
anche lì imponibile e imposta.
Ora, considerando che nella maggior parte dei casi (in particolare per
quelle di ristorazione) le spese si limitano, per documento, ad alcune
decine di euro, per le aziende – specie per quelle che sostengono gli oneri
di un numero elevato di trasferte dei loro dipendenti – risulta più gravoso
chiedere la fattura, obbligando l’albergatore o il ristoratore a
defatiganti operazioni di scorporo, registrare la stessa indicando
distintamente, come abbiamo appena detto, imponibile ed imposta per
recuperare, infine, quei pochi euro di Iva a credito, piuttosto che
rinunciare tout court alla detrazione e chiedere dunque una (più semplice)
ricevuta fiscale, sia pure nominativamente intestata al soggetto
sostenitore della spesa.
La banale ricevuta, del resto, anche se non da diritto alla detrazione
dell’Iva perché, a differenza della fattura, reca l’importo complessivo
della spesa sostenuta, rende nella pratica più agevole e immediato sia il
rilascio del documento che la registrazione; insomma, il vantaggio
economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile è talora inferiore
persino agli oneri gestionali-amministrativi connessi al rilascio e alla
registrazione della più complessa fattura, cosicché nel concreto le aziende
finiscono spesso per rinunciare alla fattura e quindi alla detrazione
dell’Iva.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate chiarì qualche tempo fa che questa scelta
dell’imprenditore – sia pure dettata da un condivisibile criterio di
convenienza economica – determinava non solo l’indetraibilità dell’Iva,
come abbiamo ora visto, ma anche la sua indeducibilità come costo ai fini
delle imposte personali e – manco a dirlo – dell’Irap.
Così, ad esempio, se il conto del ristorante di 110 euro non era esposto in
una fattura, l’azienda che sosteneva l’onere avrebbe potuto – ricevuta in
mano – dedurre come costo soltanto i 100 euro costituenti l’ipotetico
imponibile, ma non i 10 dell’Iva, dopo aver perdipiù dovuto scorporare
all’interno dei 110 l’imponibile di 100 e l’Iva di 10.
E quindi, il rimedio (della ricevuta) si profilava peggiore del male (della
fattura), dato che alla rinuncia alla detraibilità dell’Iva si aggiungeva
anche quella della rinuncia alla sua indeducibilità, per non parlare di
tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla registrazione e allo
scorporo del documento.
Fortunatamente, come si è accennato all’inizio, con una recentissima
circolare l’Agenzia corregge il tiro, riconoscendo ora la deducibilità
dell’Iva non detratta pur in presenza di una semplice ricevuta, e pertanto,
nell’esempio fatto, quell’azienda – ricevuta in mano – può oggi dedurre
come costo l’intero ammontare dei 110 senza effettuare alcuna
scorporazione.
Beninteso, se il rappresentante dell’azienda in quella circostanza ha
invece richiesto e ottenuto dal ristoratore una fattura, è sicura sia la
deducibilità di 100 che la detraibilità di 10, ma naturalmente quella
fattura dovrà poi essere registrata in contabilità appunto come fattura.
In conclusione, e sarà ormai chiaro, bisogna riporre la massima attenzione
al documento che viene chiesto all’albergatore, e ancor più al ristoratore,
perché, se la convenienza economico-gestionale avrà suggerito alla farmacia
di fare a meno per semplicità di vita della detrazione dell’Iva (pur
oggettivamente detraibile), bisognerà aver cura di farsi rilasciare
soltanto una ricevuta fiscale.

(s.civitareale)

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