Sediva News del 17 giugno 2010

Il costo della manodopera negli interventi di ristrutturazione edilizia –
QUESITO

Sto completando la ristrutturazione della mia abitazione ma mi sono accorto
che nelle fatture via via emesse in acconto dalla ditta appaltatrice non
sempre e’ stato indicato in dettaglio il costo della manodopera. Cosa devo
chiedere alla ditta nella fattura a saldo?

Effettivamente, a decorrere dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006, il
diritto alla detrazioni irpef per le opere di ristrutturazione edilizia è
condizionato all’evidenziazione in fattura del costo della relativa
manodopera (art. 1, comma 121-bis della L. 23/12/2005 n. 266 introdotto
dall’art. 35, comma 19, del D.L. 04/07/2006 n. 223).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 12/07/2007 n. 167/E, ha
chiarito che la mancata indicazione di questo dato nelle fatture in acconto
non costituisce causa di decadenza dal beneficio fiscale, purché almeno
nella fattura a saldo sia evidenziato il costo complessivo della manodopera
impiegata per la realizzazione dell’intero intervento.

Quanto alle concrete modalità di adempimento a tale onere, escluderemmo in
primo luogo che le necessarie evidenziazioni possano essere riportate in un
documento diverso e/o separato dalla fattura, perché la disposizione di
legge specifica che tale indicazione deve essere appunto fornita “… in
fattura.”

Sulla base delle stesse indicazioni fornite dall’Agenzia (cir. A/E n. 11
del 16/02/2007 punto 3.2), poi: a) il costo della manodopera va indicato
come dato complessivo, cioè senza necessità di dettagliare il costo
relativo a ciascun singolo dipendente impiegato; b) il costo riferibile ai
dipendenti dell’impresa deve essere distinto, quando anche il titolare
partecipi personalmente alle fasi di lavoro, da quello – necessariamente
figurativo – riferibile a quest’ultimo; c) ove nell’esecuzione
dell’intervento l’impresa si avvalga, anche in parte, di prestazioni
lavorative rese da lavoratori non subordinati (artigiani o subappaltatori),
il costo relativo al personale dipendente va distinto anche da quello
sostenuto dall’impresa per queste altre prestazioni, sulla scorta,
evidentemente, delle indicazioni di tali lavoratori autonomi; d) infine,
nell’ipotesi in cui le opere siano svolte da una ditta individuale con la
sola attività del suo titolare, dovrà semplicemente essere attestata questa
circostanza nella fattura, senza quindi alcuna indicazione specifica di
costi per manodopera.

Non si tratta, come si vede, di adempimenti particolarmente complicati, ma
la loro importanza decisiva ai fini del riconoscimento del bonus fiscale
impone grande attenzione, e soprattutto la collaborazione – che peraltro
non può essere certo negata – delle imprese di cui ci avvaliamo.

(s.civitareale)

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