Sediva News del 15 giugno 2010

Anche la pianta organica supera il vaglio europeo

Apprendiamo da Farma7 (n. 22 del 4/6/10), naturalmente con tutto il
compiacimento, che la Corte Europea di giustizia, con sentenza del 1 giugno
u.s., ha confermato la compatibilità con le norme comunitarie delle
disposizioni interne di Stati membri che fondano la disciplina del
rispettivo servizio farmaceutico sul contingentamento degli esercizi; dopo
quella del principio “la farmacia ai farmacisti” (v. sentenza del
19/05/09), ecco dunque la legittimazione europea anche della pianta
organica.

La Corte ha fatto proprie – secondo, del resto, le sue abitudini – tutte le
conclusioni rassegnate dell’avvocato generale (che qui era M.Poiares
Maduro) nella causa promossa a seguito di un’ordinanza di rinvio
pregiudiziale del Tribunale Superiore della Comunità autonoma delle Asturie
(ne abbiamo parlato nella Sediva news del 02/10/2009 e in Piazza Pitagora
n. 559), accogliendo anche quella relativa alla disposizione spagnola che,
operando una discriminazione ritenuta invece (sia da Poiares Maduro che
dalla Corte) illegittima, riconosceva nei concorsi una preferenza ai
farmacisti che avevano esercitato l’attività sul territorio del Principato.

Ancora una volta, come si vede, le restrizioni alla libertà di stabilimento
(uno dei principi fondamentali – è noto – della normazione comunitaria),
derivanti ai farmacisti da un sistema di norme domestiche imperniato sul
numero chiuso di esercizi sul territorio, sono state ritenute
“giustificate” dalla finalità, perseguita dal legislatore nazionale, di
“garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di
qualità”.

Le due decisioni, ancor più se unitariamente considerate, blindano perciò –
speriamo, definitivamente – il nostro ordinamento di settore (in sostanza
vicinissimo, per quel che riguarda la pianta organica, a quello oggetto del
giudizio) persino nei confronti del Trattato UE di Lisbona oggi vigente,
espressamente infatti qui evocato anche dal giudice lussemburghese.

In ogni caso, per la migliore disamina della sentenza, rinviamo proprio al
ricordato numero di Farma7 che giustamente la definisce “storica”.

(g.bacigalupo)

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