Sediva News del 01 giugno 2010

Collaboratori non farmacisti in impresa familiare: la Suprema Corte
accoglie il ricorso dell’Inps.

L’ordinanza n. 448/07 della Corte Costituzionale, del resto, solo
apparentemente “pilatesca”, non faceva in realtà presagire molto di buono
per la tesi della non iscrivibilità alla Gestione Commercianti dell’Inps
dei collaboratori familiari non farmacisti (v. Sediva news del 7/01/2008 e
Piazza Pitagora n. 519).

La Sez. Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 12342 del 20 maggio
scorso, ha infatti accolto il ricorso dell’Inps affermando dunque
l’obbligatorietà per il titolare di farmacia del pagamento della
contribuzione (nella misura prevista appunto per i soggetti iscritti a
quella Gestione, che evidentemente è quella qui interessata) in ordine agli
utili d’impresa familiare attribuiti annualmente ai collaboratori non
farmacisti.

Personalmente, abbiamo potuto leggere soltanto la “notizia” e quindi non
conosciamo ancora il testo integrale della decisione che, se ci dirà
qualcosa di nuovo, commenteremo più in là.

E’ comunque sin d’ora altamente probabile che le sue conseguenze si
rivelino molto serie (pur se parecchie imprese familiari erano state già
da tempo almeno sotto questo aspetto “regolarizzate”), perché potranno
riguardare l’intero periodo prescrizionale di cinque anni, ma anche
incidere più significativamente ove l’Istituto – in particolare,
naturalmente, proprio nei casi portati alla cognizione del giudice – ne
abbia interrotto il decorso promuovendo azioni di recupero.

Piuttosto, anche le “triangolazioni” telematiche con le Camere di Commercio
favoriscono sempre più l’apertura, da parte dell’Inps, di procedimenti
quasi alla cieca e contro tutti, e dunque talora privi di qualunque
fondamento come ad esempio quelli avviati addirittura nei confronti dei
collaboratori farmacisti delle imprese familiari o dei soci – farmacisti
anch’essi per definizione – delle snc o sas titolari di farmacia (mentre
sappiamo tutti che, anche grazie all’Enpaf, è stato l’Istituto stesso a
denegare a suo tempo qualsiasi “competenza” al riguardo…), ma talaltra,
invece, non sempre del tutto campati in aria come, poniamo, quelli relativi
ai componenti delle società di fatto ereditarie.

La vicenda rischia insomma di presentarsi in termini onerosi anche sotto
l’aspetto pratico, se non altro per i disagi che può comportare alle
farmacie ove costrette ad apprestare una qualsiasi difesa nei confronti di
pretese basate sul nulla; e non sarebbe quindi un male tentare quanto meno
di ridurne gli effetti con interventi – sul piano tecnico e magari anche
politico – il più chiarificatori possibile.

(g.bacigalupo)

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