Sediva News del 17 maggio 2010

Varie sul lavoro

I limiti al lavoro straordinario

D – Vorrei chiedere ad un collaboratore farmacista di compiere ogni giorno
alcune ore di lavoro straordinario. Ci sono dei limiti da rispettare?

R – La richiesta di prestazioni d’opera straordinaria rientra tra le
facoltà del datore di lavoro, ma non va dimenticato che il lavoro
straordinario – per definizione – ha carattere di eccezionalità, e quindi
il titolare della farmacia non può organizzare l’attività, per così dire,
ordinaria dell’esercizio prevedendo lo svolgimento quotidiano di ore di
lavoro straordinario.

Bisogna anche considerare che il lavoratore subordinato non può lavorare
per più di 48 ore medie settimanali (medie, perché vanno calcolate in
riferimento ad un anno), né comunque superare annualmente il famoso tetto
di 250 ore di lavoro straordinario previsto dalla Riforma Biagi.

Le assunzioni con il contratto di inserimento

D – Quali sono i soggetti che possiamo assumere con il contratto di
inserimento?
R – Si può ricorrere a questa tipologia contrattuale soltanto con riguardo
alle seguenti categorie di lavoratori:
– soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
– disoccupati di lunga durata di età compresa tra ventinove e
trentadue anni: sono coloro che, dopo aver perduto un posto di
lavoro o dopo aver cessato un’attività lavorativa autonoma, siano
alla ricerca di una nuova occupazione da oltre dodici mesi (vi
rientra anche chi risulti disoccupato a seguito di dimissioni);
– soggetti ultracinquantenni privi comunque di un posto di lavoro;
– soggetti che non abbiano lavorato da almeno due anni;
– donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10% quello maschile;
– persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.

Il congedo parentale in caso di parto gemellare
D – Cosa prevede la normativa in caso di parto gemellare?
R – Ciascun genitore ha diritto di usufruire per ogni nato del numero di
mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32, D. Lgs. 151/2001: quindi,
sempre per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre e fino a 7 mesi per
il padre, fermo il limite complessivo di 10 o 11 mesi considerando ambedue
i genitori.
Queste stesse norme si applicano anche in caso di adozioni e affidamenti di
più minori, anche non fratelli, il cui ingresso nella nuova famiglia sia
però avvenuto nella stessa data.

(gio.bacigalupo)

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