Sediva News del 7-10 maggio 2010
Sul trasferimento fiduciario della farmacia – QUESITO
Ho ereditato da mia madre per testamento la farmacia (altri beni sono stati
lasciati a mio fratello), ma non riuscirò a conseguire l’idoneità entro i
due anni che ho a disposizione; vorrei quindi cederla ad un collega mio
amico che si impegni a ritrasferirmela dopo 5 anni, quando penso di avere
tutti i requisiti. Nella vostra rubrica avete già parlato di intestazioni
fiduciarie, e spero che possa essere questa la soluzione migliore per me,
soprattutto se evita passaggi di denaro.
In varie occasioni abbiamo effettivamente fatto cenno a negozi fiduciari e
più in generale a negozi indiretti, ma questa volta – anche per
l’importanza pratica del tema – riteniamo doveroso trattarne un po’ a fondo
anche sul piano sistematico.
Volendo, dunque, trasferire una somma di denaro a mio figlio, posso certo
ricorrere a una donazione diretta, ma anche a figure negoziali diverse e/o
più articolate che permettano, anche se indirettamente, di pervenire allo
stesso obiettivo, come quando, ad esempio, dopo aver finanziato l’acquisto
di una farmacia da parte sua, io gli rimetta puramente e semplicemente,
tutto o in parte, il debito.
Così pure, procedendo alla donazione diretta della farmacia a uno dei miei
due figli, posso innestarvi un onere modale a carico del donatario, e a
favore dell’altro figlio, consistente nell’obbligo di corrispondere a
quest’ultimo, secondo tempi e modi che riterrò più opportuni, un importo
che magari tenga conto anche del valore dell’esercizio, così da operare in
un sol colpo due liberalità, l’una – diretta – avente per oggetto la
farmacia, l’altra – indiretta – relativa a quella somma di denaro.
Come si vede, mi sono avvalso nei due casi, rispettivamente, del negozio
unilaterale (c.d. recettizio) della remissione di cui all’art. 1236 c.c., e
di quello contrattuale dell’apposizione di un onere modale a una donazione
(art. 793 c.c.), per raggiungere nel concreto, oltre ai risultati tipici
(perché dettati dal codice civile) dell’uno o dell’altro, anche quelli
indiretti – in entrambe le circostanze – di una liberalità.
Sono due esempi, quindi, di negozi appunto indiretti, tra i quali rientra
comunque anche il negozio fiduciario, perché anch’esso mira a realizzare
bensì i risultati del negozio dichiarato (che è infatti realmente voluto ed
ha efficacia verso i terzi, e che inoltre può essere tipico, cioè previsto
dalla norma, ma può essere anche atipico), ma del quale le parti si
avvalgono come strumento per conseguire anche effetti ulteriori, quelli
cioè di un negozio diverso a carattere obbligatorio (il quale pure, a sua
volta, può essere indifferentemente tipico come atipico) diretto a incidere
altresì sugli esiti finali di quello dichiarato.
Venendo al merito del quesito, Lei (assumendo la veste del c.d. fiduciante)
potrebbe quindi – entro il biennio dal decesso – trasferire la farmacia
senza corrispettivo al Suo amico (il c.d. fiduciario), sicuramente
farmacista idoneo, inserendo nel negozio di attribuzione l’obbligo da parte
sua, a tempo opportuno, di retrocederLe senza corrispettivo l’esercizio (o
di trasferirlo senza corrispettivo a persona o persone da Lei indicate),
e/o di compiere eventuali altre prestazioni o porre in essere specifici
comportamenti.
In una tale fattispecie contrattuale, che è complessa ma unica,
ricorrerebbero pertanto gli elementi di una cessione di farmacia (più
semplicemente, di una sua intestazione a nome altrui) realizzata
utilizzando un negozio atipico, perché mancherebbe il pagamento di un
prezzo che è tipico della compravendita e difetterebbe evidentemente anche
qualunque animus donandi che è tipico della donazione; ma sussisterebbero
nel contempo anche gli elementi di un secondo negozio (questa volta tipico,
ci pare), quello obbligatorio che vincolerebbe, poniamo, il fiduciario (il
quale assumerebbe in tal senso un’obbligazione giuridica, e non meramente
naturale o morale) a retrocederLe la farmacia.
Naturalmente, un risultato non molto diverso potrebbe essere raggiunto
anche vendendo la farmacia al terzo con un patto di retrovendita (o
simile), e in tal caso avremmo due negozi tipici con la conseguente
previsione del pagamento di un prezzo (determinato) di vendita e di un
prezzo (anche soltanto determinabile) di retrovendita; e però, varie
ragioni di opportunità facilmente percettibili (non ultima proprio quella
di evitare inutili e acrobatici passaggi di denaro) possono suggerirLe,
come Lei stesso ha intuito, di ricorrere appunto ad un negozio fiduciario
del tipo ora tratteggiato, il quale infatti – pur elaborato soltanto dalla
giurisprudenza e ancor più dalla dottrina, e non godendo nel nostro
ordinamento di specifiche disposizioni che lo disciplinino (salva la figura
della fiducia testamentaria di cui all’art. 627 c.c., che tuttavia crea nel
fiduciario soltanto un’obbligazione naturale) – è perfettamente valido,
come è vero che le parti, nella sovranità della loro autonomia (c.d.
privata), sono generalmente libere di dar vita a tutte le figure
contrattuali che vogliono, anche quando perciò esse non siano, nella loro
interezza, tipicamente previste da norme scritte.
In ogni caso, per la validità dei negozi “che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare” (esattamente come quelli di cui stiamo
parlando, che costituiscono infatti fattispecie atipiche) l’art. 1322
cod.civ. – una disposizione fondamentale del nostro assetto civilistico –
pretende soltanto che essi “siano diretti a realizzare interessi meritevoli
di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, o, se si preferisce, che non
perseguano finalità illecite, che abbiano cioè una causa (la c.d. funzione
economico-sociale del negozio) immediatamente “contraria a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume” (art. 1343) o utilizzata
come ”mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa” (art.
1344).
Se questo è il quadro normativo di riferimento, scarno ma univoco, il
negozio fiduciario può allora rivelarsi uno strumento giuridicamente
importante per risolvere tante questioni pratiche (anche diverse da quelle
che postulano l’attribuzione di un bene al terzo), ma sicuramente, lo
abbiamo visto, anche problemi come il Suo, perché la cessione trasferirebbe
effettivamente la farmacia – da qualunque aspetto, sia civilistico che
pubblicistico, e perciò (come notoriamente vuole la legge di settore)
tanto come azienda che come diritto d’esercizio e titolarità – al Suo
fiduciario, il quale, ed è qui il pactum fiduciae che costituisce la fine
sostanza di questa vicenda plurinegoziale, assumerebbe contestualmente nei
Suoi confronti talune obbligazioni, e prima fra tutte quella cui si è
appena accennato ma anche, se del caso, talune altre inerenti all’ uso
dell’azienda ricevuta, che – attenzione – non devono però rivelarsi in
conflitto (perché, si è già ricordato, lo vieta il codice) con le norme
imperative che, qua e là, regolano il rapporto tra un titolare di farmacia
e l’esercizio posseduto.
Di qui dunque, specie quando si tratti di una farmacia, la delicatezza dei
contenuti del negozio fiduciario, che devono comunque tendere a ridurre il
meno possibile l’area di operatività – imprenditoriale oltre che
professionale – del fiduciario; e questo, proprio per non incidere più di
tanto sull’effettività, più volte da noi richiamata, della piena
attribuzione della farmacia a quest’ultimo, e per non correre quindi il
rischio di un sostanziale contrasto della cessione con disposizioni
settoriali non derogabili.
Non sembra peraltro lecito, tornando particolarmente al Suo caso,
sospettare (come pur abbiamo sentito da taluno) che il trasferimento
fiduciario della farmacia, in questa evenienza caratterizzata dalla
classica fiducia cum amico, possa rivelarsi un semplice “mezzo per eludere
l’applicazione di una norma imperativa” (con la conseguente sua nullità per
il combinato disposto dei riferiti artt. 1343 e 1344 c.c.), individuando
cioè tale “norma imperativa” nel comma 10 dell’art. 7 della l. 362/91 (come
sostituito dall’art. 5 della l. 248/06, che è la c.d. legge Bersani), che
ha fissato il termine di due anni dal decesso del titolare per la cessione
della farmacia da parte dell’erede.
Posto pure, infatti, che si tratti di una “norma imperativa”, quel negozio
fiduciario non la “eluderebbe” affatto, perché, come ormai ribadito più
volte, esso attribuisce effettivamente al fiduciario sia il diritto di
esercizio (la titolarità della farmacia) che l’intera azienda sottostante,
sol costituendo a suo carico una o più delle obbligazioni sopra ipotizzate,
talché l’erede osserverebbe effettivamente, e non soltanto sulla carta, il
termine decadenziale di due anni sottraendo per ciò stesso l’intera
fattispecie a qualsiasi configurabilità “elusiva”.
Né siamo in presenza di alcuna intestazione fittizia della farmacia, perché
qui la sua intestazione al terzo è invece reale seppure caratterizzata da
quei patti fiduciari, i quali tuttavia – ferma la produzione di tutti gli
effetti, anche sotto ogni profilo di diritto amministrativo, del negozio
pienamente traslativo (titolarità e azienda, come detto) della farmacia ivi
contenuto, e che la P.A. non potrebbe perciò esimersi dal “riconoscere” –
non tolgono alcunché a quest’ultimo, aggiungendo soltanto quelli ulteriori
di un secondo negozio che però, almeno di per sé, con il primo non
confligge per nulla.
Ben diversamente accade quando il negozio esterno sia simulato e dunque
(appunto nell’ipotesi di intestazione fittizia) contraddetto con quello –
sottostante – dissimulato, cosicché se, ad esempio, simuliamo la vendita
della farmacia da me a te, ma in una “controdichiarazione” ci diamo
reciprocamente atto che la cessione non è affatto da noi voluta dato che in
realtà miriamo a che l’esercizio resti nella mia effettiva disponibilità,
ci troveremmo in presenza di due negozi entrambi nulli, il primo (la
vendita) perché non voluto dalle parti, l’altro (quello che intenderebbe
conservare l’azienda nel dominio dell’apparente venditore e trasferire
all’apparente acquirente la sola titolarità della farmacia) perché
contrario alla norma imperativa di cui all’art. 12, undicesimo comma, della
l. 475/68.
Invece, quel che si è detto con riguardo alla cessione fiduciaria della
farmacia in una vicenda come quella descritta nel quesito vale anche
nell’eventualità di due o più eredi che, ricevendo per successione una
farmacia, e subentrandovi in regime di società di fatto (regolarizzata, o
meno, in snc o sas) tra loro, addivengano all’intestazione delle quote
sociali, sempre senza corrispettivo, a due o più farmacisti idonei, con
l’obbligo da loro espressamente assunto – all’interno degli atti stessi di
disposizione – di operare, quando sarà e a chi sarà, la retrocessione (e/o
altri negozi del genere) delle quote oggi effettivamente ricevute e poi,
“medio tempore”, effettivamente detenute.
E vale anche, inoltre, nell’ipotesi di acquisto da terzi di una farmacia
effettuato a nome proprio dal fiduciario Tizio con il denaro interamente
fornito dal fiduciante Sempronio, verso il quale il primo si sia obbligato
a una certa data – dopo un’effettiva gestione operata per tutto quel tempo
da Tizio – a trasferirgli l’esercizio, perché, anche così congegnato, un
negozio può essere valido (come ha del resto affermato un tribunale nel
solo caso, da noi conosciuto, di negozio fiduciario inerente il settore
portato alla cognizione di un giudice di merito).
Fatto sta, però, che di negozi indiretti è dato vederne tutti i giorni (si
pensi al ricorso assai frequente alle donazioni indirette accennate
all’inizio e di cui si è in ogni caso molto discorso anche in questa
Rubrica), e quello fiduciario è uno dei tanti: ma le regole sono quelle che
abbiamo ricordato, e quindi anche il trasferimento fiduciario di una
farmacia (dei cui aspetti fiscali si vedrà un’altra volta) non deve
suscitare grandi dubbi o perplessità, perché l’autonomia privata, sia pure
in quei limiti, merita di essere esercitata senza eccessivi timori.
Questione diversa, evidentemente, è quella dell’adempimento da parte del
fiduciario agli impegni da lui assunti verso il fiduciante, che però
dispone di tutti i rimedi anche processuali (compreso quello di cui
all’art. 2932 c.c.) di cui può avvalersi il promittente acquirente di un
qualunque bene, al quale il promittente alienante rifiuti l’esecuzione
dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo di cessione; per di
più, qui il fiduciante può anche far conto su un pactum fiduciae che,
verosimilmente, non si contrae certo con il primo che capita, senza
considerare che in genere a questi negozi si accompagna anche il rilascio
al fiduciante, da parte del fiduciario, di una procura in rem propriam a
trasferire il bene, ove possibile, anche a se stesso.
Non dissimile, infine, è il quadro che discende dalla costituzione in un
trust della farmacia (o di una quota sociale), dove il fiduciante è il
disponente e il fiduciario è il trustee; anzi, per il disponente la
posizione può rivelarsi complessivamente persino più robusta anche per
effetto della segregazione che subisce il bene costituito in trust che
diventa infatti, tra l’altro, insensibile alle ragioni sia dei creditori
personali che degli eredi del trustee (differentemente da quel che avviene
per il fiduciario, pur se ci pare che qualcuno in dottrina vorrebbe, ad
esempio, sottrarre anche ai creditori personali del fiduciario i beni
cedutigli cum fiducia, non ritenendoli “suoi” come prevede l’art. 2740
c.c.).
Crediamo in ogni caso che il ricorso al trust possa ritenersi pienamente
consentito nel nostro come in altri settori (comunque lo sarà senza ombra
di dubbio tra un paio d’anni quando le norme comunitarie introdurranno in
pratica l’istituto anche nel nostro codice civile); e però, anche il trust
dovremo presto qui affrontarlo con maggiore profondità.
(g.bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!