Sediva News del 3 maggio 2010
Varie sul lavoro (domande e risposte anche in breve)
Quando il dipendente si è ammalato all’estero
D – Un dipendente della farmacia si è ammalato durante un viaggio di
piacere in un Paese africano e al ritorno ha presentato un semplice
certificato medico di un professionista locale. Può essere ritenuta valida
questa certificazione?
R – Se la malattia si verifica durante il temporaneo soggiorno dipendente
in un Paese non appartenente all’Unione Europea e che non abbia stipulato
alcuna convenzione o accordo specifico in materia, l’indennità di malattia
viene corrisposta soltanto dopo la presentazione all’INPS della
certificazione originale, ma legalizzata a cura della locale rappresentanza
diplomatica o consolare italiana.
In particolare, medici di fiducia di ambasciate o consolati esaminano il
certificato originale rilasciato dal medico locale, ne controllano la
veridicità, e lo restituiscono all’interessato apponendovi un visto di
convalida, ovvero lo sostituiscono con altro documento equipollente redatto
in lingua italiana.
Nel Suo caso, però, il certificato medico sembra esserLe stato presentato
privo di questi requisiti e quindi non può essere ritenuto idoneo.
La durata del contratto di inserimento
D – Sono previsti i limiti di durata al contratto di inserimento
lavorativo?
R – La normativa vigente prevede una durata minima di nove mesi e massima
di diciotto, fatta eccezione per i soggetti riconosciuti affetti da grave
handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di
inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Lavoratrice in stato di gravidanza
D – Per una lavoratrice in stato di gravidanza vige sempre il divieto di
licenziamento o ci sono dei casi nei quali il rapporto può comunque
terminare?
R – Il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza
non opera in caso di colpa grave della lavoratrice stessa, tale da
costituire giusta causa per la risoluzione del contratto, e nel caso di
cessazione dell’attività aziendale.
Tuttavia, il rapporto lavorativo cessa anche per queste lavoratrici quando
siano comunque ultimate le prestazioni per le quali siano state assunte o
sia comunque scaduto il termine di durata del rapporto, e naturalmente
anche in caso di esito negativo della prova.
(gio.bacigalupo)
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