Sediva News del 28 aprile 2010
La Tremonti-ter e le apparecchiature per trattamenti estetici – QUESITO
Sto allestendo nella mia farmacia degli spazi da destinare ai trattamenti
estetici e ho in programma a questo scopo l’acquisto di diverse
apparecchiature (lettini solari e estetici/terapeutici; apparecchiature per
il trattamento viso, etc.etc.) da collocare. Mi domandavo se le
agevolazioni della “tremonti-ter” riguardassero anche questi beni…
La soluzione per questo ulteriore dubbio sulla “Tremonti-ter” (ma qui, per
la verità , di dubbi potrebbero riguardare anche la liceità, sotto i vari
profili, dell’ “estetista in farmacia”..)
è addirittura, almeno oggi, a portata di mano, senza quindi necessità di
ragionamenti troppo complicati come talora sembra purtroppo inevitabile.
Infatti, l’intricata Divisione 28 della Tabella ATECO 2007 – alla quale,
come ormai sappiamo bene, bisogna fare riferimento per individuare il
novero dei beni agevolabili – menziona espressamente quelli cui Lei è
interessata, perché riguardano la voce 28.99.30 (“Fabbricazione di
apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere”), e comunque le
Note esplicative alla Tabella ATECO 2007 avvertono che a tale voce
appartiene – tra l’altro – la fabbricazione anche di lettini per
abbronzature e di apparecchi per massaggi.
Ci pare perciò una volta tanto incontrovertibile che gli acquisti di questi
beni, come in genere di tutte le apparecchiature utilizzate per i vari
trattamenti estetici ed estetico-terapeutici, siano chiaramente interessati
dalle agevolazioni recate dalla “Tremonti-ter”, che però sono valide – non
ci stancheremo di ricordarlo – solo per i beni consegnati entro il 30
giugno 2010.
Quanto, poi, alla presenza di componenti (quali computers e/o programmi
elettronici), ove indispensabili per il funzionamento dei beni agevolati
(come, ad esempio, il programma computerizzato – LPG – necessario per il
funzionamento del lettino estetico/terapeutico), godono anch’essi
dell’agevolazione pur se non inclusi nella Divisione 28, cosicché, in
definitiva, risulterà ammesso allo sconto il bene complesso costituito da
lettino-computer-programma, e naturalmente in ragione dell’intero costo
complessivo sostenuto per acquistarlo, a nulla rilevando, lo ripetiamo, che
per il computer e/o il programma, se isolatamente considerati,
l’agevolazione invece non varrebbe.
(s.civitareale)
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