Sediva News del 31 marzo 2010

Varie sul lavoro

Assenze non giustificate
D – Un lavoratore assunto da pochi mesi si è assentato dal lavoro per
quattro giorni non presentando alcuna giustificazione. Quali sanzioni o
provvedimenti sono previsti in tal caso?
R – Il contratto di categoria prevede l’obbligo per il lavoratore di
giustificare immediatamente le assenze e, salva l’eventualità di forza
maggiore, non oltre le 24 ore dall’inizio dell’assenza stessa.
In caso di assenza fino a 3 giorni non giustificata, può essere trattenuta
in busta paga la retribuzione giornaliera di fatto ed irrogata una multa
non eccedente l’importo pari al 10% della retribuzione normale.
Nell’ipotesi di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare, ovvero di
assenza non giustificata di 4 giorni consecutivi (o più), può scattare il
licenziamento senza preavviso per causa del lavoratore.

Sul tetto per il c.d. lavoro supplementare
D – Cosa prevede la normativa al superamento del lavoro supplementare per i
rapporti a tempo parziale?
R – In caso di superamento della misura massima delle ore di lavoro c.d.
supplementare, e quindi oltre le 40 ore settimanali, dovrà essere
riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro
svolte oltre il tetto massimo e, sempre per queste ore, una maggiorazione
pari al 30% della quota oraria della retribuzione ordinaria.
Invece, fino al detto limite di lavoro supplementare la retribuzione oraria
è aumentata del 25% di quella ordinaria e però non maturano i riposi
compensativi.

Sul contratto di inserimento

D – La vigente normativa prevede dei limiti alla facoltà di assunzione
mediante contratto di inserimento?
R – La legge dispone che per poter stipulare un contratto di inserimento è
necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il
60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei diciotto
mesi precedenti. A tale scopo, non si computano: i lavoratori dimessi, i
licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di lavoro,
abbiano rifiutato la proposta di restare in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine
del periodo di prova.
Il detto limite del 60% non trova applicazione quando, nei diciotto mesi
precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un unico
contratto di inserimento.
Non è invece prevista una percentuale massima di lavoratori che possono
essere assunti con questa tipologia lavorativa.

(gio.bacigalupo)

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