Sediva News del 16 febbraio 2010

Le possibili conseguenze di un’omessa autotutela da parte del Fisco.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato una sentenza (di un
giudice di pace) di condanna dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento del
danno sopportato da un contribuente che aveva proposto istanza di
annullamento in autotutela (cioè, in via amministrativa su iniziativa del
privato cittadino) di un accertamento poi eliminato dall’Agenzia stessa
solo successivamente alla produzione del ricorso da parte del contribuente
avanti il giudice tributario.

La Corte, in particolare, ha affermato che in linea di principio non può
essere violato neppure dall’Amministrazione finanziaria il principio del
divieto del nemidem laedere (secondo cui, lo ricordiamo, “qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), e perciò “ ove il
provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di
costringere il privato ad affrontare spese legali e di altro genere per
proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto,
la responsabilità della PA permane ed è innegabile”.

Il danno risarcibile coincide in tal caso, secondo la Cassazione, con
l’ammontare delle spese legali sostenute per proporre ricorso contro
l’atto illegittimo, anche se, a ben guardare, una volta affermato questo
principio di fondo, l’area del danno da ristorare potrebbe in futuro
rivelarsi più ampia…

Una sentenza del genere potrebbe forse rappresentare un’arma in più in mano
al contribuente (e in materia di autotutela, le armi non sono mai troppe…)
per poter contrastare efficacemente le pretese erariali che si rivelino
ictu oculi infondate.

Il sospetto è però che l’Agenzia, proprio tenuto conto di un precedente
giurisprudenziale così ingombrante, eviterà forse – nel caso in cui il
contribuente “accertato” proponga ricorso – di annullare un proprio
provvedimento in sede di autotutela, e del resto non vi è purtroppo alcun
obbligo giuridico per l’amministrazione finanziaria di rispondere in un
modo qualunque alle istanze di annullamento.

(s.lucidi)

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